La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la possibilità per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, di maggiorare il loro costo di acquisizione del 40{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Tale disposizione, ovviamente, trova applicazione esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap).
Sono altresì maggiorati del 40{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.
In quest’ ultimo caso l’agevolazione consiste in una maggiorazione del 40{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} del costo sostenuto per l’acquisto o del canone di locazione finanziaria (non viene concesso al leasing operativo e al noleggio) e per le autovetture ad uso promiscuo la stessa maggiorazione è apportata anche alle soglie di deducibilità massima previste: 18.075,99 che diventa 25.306,39 e 25.882,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio che diventa 36.151,98.
Con particolare riferimento alle autovetture, la procedura del superammortamento si applica a tutte le casistiche di acquisto dell’auto; sia che essa sia acquistata per essere utilizzata ad uso promiscuo, sia per concederla in uso promiscuo ai dipendenti, sia per utilizzarla esclusivamente come bene strumentale dell’impresa.
La legge specifica che la disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.
Infine occorre precisare che le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. Inoltre, Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.