Riscossione di dividendi ed utili – Applicazione delle Ritenute
Le ritenute sugli utili da partecipazione vanno applicate:
- per gli utili di fonte italiana, dalle società ed enti residenti che distribuiscono gli utili;
- per gli utili di fonte estera, dall’intermediario residente che interviene nella riscossione;
- per gli utili derivanti dalle partecipazioni immesse nel sistema accentrato Monte titoli, dall’intermediario depositario che aderisce al sistema accentrato.
Per i dividendi percepiti tramite società fiduciarie le caratteristiche soggettive ed oggettive richieste per la non effettuazione della ritenuta dovranno essere comunicate alla società emittente, fatta eccezione per le generalità del socio che restano coperte da riservatezza (ris. 8.10.1999, n. 153).
Regime UE Madre-Figlia
L’intestazione della partecipazione ad una società fiduciaria non preclude l’applicazione del regime madre-figlia.
La società fiduciaria deve acquisire e conservare la richiesta di disapplicazione della ritenuta e la relativa documentazione dall’azionista-fiduciante non residente.
Inoltre deve indicare nel proprio modello 770 i dati identificativi dei fiducianti che percepiscono i dividendi in regime di esenzione.
Sulla base di un’attestazione della fiduciaria dalla quale risulti la presenza dei requisiti, il possesso della documentazione e l’impegno a conservarla, la società emittente o l’intermediario incaricato del pagamento dei dividendi disapplica la ritenuta ed indica nel proprio modello 770 i dati identificativi della fiduciaria (ris. 13.3.2006, n. 37/E).
Fiduciarie residenti, esonero RW
Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari.
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012) è intervenuto sugli esoneri dalla presentazione del modulo RW del modello Unico attraverso la riformulazione dell’art. 4 comma 4 del DL 167/90.
In particolare, la nuova disposizione stabilisce che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.
Nel dettaglio, con riferimento al requisito richiesto per beneficiare dell’esonero, si ricorda che la circolare Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 ha precisato che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta). Pertanto, l’esonero in questione discende direttamente dall’incarico di riscossione dei proventi conferito dal contribuente all’intermediario residente e non dipende dall’esercizio della sua qualità di sostituto d’imposta, che in determinati casi può anche non verificarsi.