opzione inpsLa riduzione contributiva Inps prevista per chi aderisce al regime forfetario può essere fruita esclusivamente mediante richiesta da inviare all’INPS entro il 28 febbraio, anche per coloro che già nel 2015 avevano fatto domanda per la diversa agevolazione all’epoca vigente, ora modificata dal comma 111 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016. È quanto prevede il messaggio Inps 26 gennaio 2016, numero 286 .
In particolare nel 2015 chi rientrava nel regime forfettario aveva la possibilità, su apposita istanza da presentarsi entro il 28 febbraio per i soggetti già attivi a tale data, di determinare la contribuzione dovuta sul reddito forfettariamente determinato senza applicare il livello minimo imponibile evitando, quindi, i cosiddetti “contributi fissi” ed effettuando i versamenti in acconto ed a saldo in corrispondenza delle scadenze della dichiarazione dei redditi.
Tale scelta (opzionale) è stata regolamentata dall’Inps con circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, cui ha fatto seguito, per i dettagli operativi, il messaggio Inps n. 1035 del giorno successivo.
La legge 208/15, tuttavia, oltre a ridisegnare in larga misura il regime fiscale dei forfettari, ha modificato anche l’agevolazione contributiva prevedendo, in luogo dell’abbandono degli importi minimali, l’attuale riduzione del 35{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} del reddito che costituisce base imponibile ai fini previdenziali.
Resta fermo che il diritto all’accreditamento dei contributi mensili versati ai fini previdenziali è proporzionalmente ridotto (articolo 2, comma 29, legge n. 335/95).
In relazione a tale agevolazione l’Inps ha chiarito che:
• la nuova agevolazione è facoltativa e viene riconosciuta solo previa domanda dell’interessato;
• l’istanza deve pervenire all’Istituto attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale del contribuente;
• il termine di presentazione dell’istanza è “tassativamente” fissato, per i soggetti già attivi, per il prossimo 28 febbraio. In caso di ritardo, l’accesso all’agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e comporta, comunque, l’invio di una nuova istanza (circolare n. 29/2015);
Nessun rilievo assumono, a questi fini, le istanze già presentate nel 2015, le quali sono state chiuse d’ufficio al termine dello scorso anno.
Occorre, infine, precisare che l’Istituto fa sempre riferimento alla gestione “artigiani e commercianti”, escludendo quindi, implicitamente, i forfettari iscritti alla gestione separata.

 

Febbraio 2016