Il rating di legalità per le aziende è un indicatore molto importante sia nella concessione di contributi e/o finanziamenti pubblici sia nell’accesso al credito bancario.
Tanto è vero che gli istituti di credito che in sede istruttoria per la concessione dei crediti omettano di tener conto del rating attribuito sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni di tale omissione.
La disciplina generale relativa alle procedure per l’ottenimento del rating di legalità è contenuta in Regolamento apposito, tuttavia la delibera 26166 del 13.07.2016 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune significative modifiche in materia.
Infatti, secondo la disciplina generale possono chiedere il rating di legalità le imprese, individuali o collettive, operanti sul territorio nazionale e con un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio precedente alla relativa richiesta. Il rating di legalità può essere attribuito solo se sono rispettati determinati requisiti, suddivisi in “base” e “ulteriori”, e il punteggio è espresso attraverso “stellette”, fino ad un massimo di tre.
Con il possesso dei requisiti base all’impresa è attribuita una stelletta e il punteggio è progressivamente incrementato al ricorrere degli ulteriori requisiti.
Una delle modifiche apportate al Regolamento riguarda proprio i requisiti base, infatti con le nuove modifiche l’impresa deve dichiarare di “non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating”.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
In caso di perdita dei requisiti base il rating è revocato, mentre se viene meno taluno dei requisiti ulteriori il punteggio è progressivamente ridotto.
Altra novità introdotta con le modifiche attiene specificamente alla riduzione del punteggio che verrà ridotto ove nel Casellario informatico delle imprese risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche con riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Si rammenta, inoltre, che il nuovo Codice degli Appalti l’ANAC nel definire il Rating d’Impresa (obbligatorio) tiene conto, tra l’altro, della presenza del rating di legalità (facoltativo); quindi è consigliabile che le imprese operanti con le pubbliche amministrazioni, se hanno già ottenuto il rating di legalità, prestino la massima attenzione a non commettere errori per non vedersi ridotto il punteggio.
Settembre 2016