L’articolo 183, comma 9 del Dlgs 50/16 (codice degli appalti) dispone che “Le offerte devono contenere […] un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito [..] o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966“.
Gli Istituti di credito (banche) e le poche società di revisione iscritte ai sensi della legge 1966/39 sono gli unici soggetti abilitati al rilascio dell’asseverazione del piano economico finanziario.
Sempre più compagnie, tra cui le società finanziarie, si propongono come figure abilitate pur non avendone titolo. Presentare un piano economico asseverato da una società non abilitata è del tutto equivalente alla mancata presentazione del piano in fase di gara. E’ per tale motivo che risulta fondamentale affidarsi ad operatori di mercato certificati in grado di assistere l’impresa in tutte le fasi della proposta nei confronti dell’amministrazione pubblica.
E’ pertanto importante affidarsi esclusivamente a tali organismi per evitare possibili contestazioni o ricorsi in sede di gara ormai divenuti sempre più frequenti. Come essere sicuri dunque di essersi affidati alla giusta società di revisione per il rilascio dell’asseverazione del piano economico? Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede ad una verifica periodica dei requisiti in capo alle società di revisione iscritte nell’elenco a garanzia delle società interessate.