Premessa

Con il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio, sono state definite le regole per l’assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali  (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023, con una scadenza inizialmente fissata al 31 marzo 2024, poi prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024).

 Chi è obbligato a stipulare la polizza?

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia.
  • Anche le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.
  • Escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.).

I beni aziendali soggetti ad obbligo di copertura

La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell’attivo patrimoniale, ovvero:
✔ Terreni.
✔ Fabbricati  (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).
✔ Impianti e macchinari (sia generici che specifici).
✔ Attrezzature industriali e commerciali.

⛔ Beni non soggetti alla copertura obbligatoria

  • Il magazzino, in quanto rientra nell’attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali.
  • Automezzi, mobili, arredi e macchine d’ufficio, anch’essi esclusi dalla copertura obbligatoria.

Il caso dell’immobile non di proprietà dell’impresa in quanto affittato.

Secondo recenti commenti di stampa specializzata l’obbligo di copertura varrebbe per beni impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa. Questo comporterebbe l’obbligo di copertura per l’imprenditore che utilizza i beni come conduttore o in forza di contratto di leasing/noleggio.

Consulta il testo del Decreto Ministeriale: link:  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/27/25G00027/SG