L’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015 prevede che il contribuente possa utilizzare le perdite dell’anno oggetto di accertamento nonchè le perdite pregresse in diminuzione delle maggiori imposte accertate.
Inoltre, la nuova versione del quarto comma dell’articolo 42 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 prevede che, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del citato decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo.
Quindi, dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Al fine di fruire quest’ultima possibilità il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso.In tali casi il termine per l’impugnazione dell’atto sarà sospeso per un periodo di 60 giorni durante i quali l’Ufficio procederà al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunicherà l’esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
A tale proposito si precisa che per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del Tuir.
La stessa possibilità di scomputo, è poi, offerta anche in sede di accertamento con adesione.
Ricapitolando ai fini dello scomputo delle perdite occorre individuare due fattispecie distinte, ovvero:
- per le perdite di periodo oggetto di accertamento lo scomputo è automatico;
- per le perdite pregresse è, invece, il contribuente a doverne chiedere, mediante apposita istanza, lo scomputo.
In riferimento a quest’ultima eventualità con provvedimento prot. n. 2016/51240 del 9.04.2016 è stato approvato il modello “Ipea” da compilare ai fini della richiesta di scomputo.
Il documento ufficiale precisa che la presentazione dell’IPEA sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni, incrementando a 120 i giorni a disposizione per proporre ricorso.
Si precisa infine, che in ogni caso la presentazione dell’istanza di scomputo non preclude la possibilità di accedere all’istituto dell’accertamento con adesione; tuttavia, in questo caso, non si applicherà il periodo di sospensione di 60 giorni.
Giugno 2016