CreditoIvaNel caso di società non operative la questione dell’utilizzo del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale rappresenta un tema delicato.
L’art. 30, c. 4 della Legge n. 724/1994, infatti, stabilisce che nel caso in cui la società sia non operativa, il credito annuale emergente dalla dichiarazione annuale Iva non possa essere utilizzato in compensazione, né richiesto a rimborso o ceduto, ma esclusivamente riportato nel periodo d’imposta successivo.
La legge prevede, inoltre, che il diritto del contribuente al riporto del credito nell’anno successivo decada, qualora – per 3 esercizi consecutivi – non si siano effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari all’importo dei ricavi minimi, così come desunti dall’applicazione del c. 1 della predetta disposizione.
Tuttavia, occorre sottolineare che il regime di limitazione del credito iva trova applicazione anche per i contribuenti che sono interessati dalla presunzione di non operatività di cui all’art. 2, cc. da 36-decies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011. Si tratta dei soggetti in c.d. perdita sistematica, ovvero che hanno dichiarato una perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi, ovvero per 4 esercizi e, nel restante anno del quinquennio hanno dichiaro un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, c. 3 della L. n. 724/1994.
Sul punto, si ricorda altresì che la disciplina delle società di comodo è applicabile ai soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al quinquennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una delle situazioni di perdita fiscale sistematica evidenziate precedentemente (C.M. n. 23/E/2012).
Per completezza di informazioni si ricorda, comunque, che sussiste per il contribuente la possibilità di invocare le causa di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

 

Marzo 2016