La legge n. 208 del 23 Dicembre 2015 (c.d. Legge di stabilità) ha modificato la previgente normativa che disciplinava i limiti all’utilizzo del contante.
In particolare la nuova disciplina, in vigore dall’01.01.2016 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000 (anziché euro 1.000).
La stessa disposizione, tuttavia, dispone il mantenimento della soglia di 1.000 euro per i servizi di money transfer. Lo stesso limite di 1.000 euro permane per i pagamenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, comprese le pensioni, nonché per la presentazione dei classici modelli di pagamento (F24) utilizzati dai contribuenti per il versamento di imposte e tasse.
Uniformato, invece, a 3.000 euro il limite di operatività fissato per le negoziazioni effettuate da cambiavalute professionali (anziché 2.500 euro).
Il pacchetto ha, infine, cancellato le limitazioni assolute all’uso del contante nel pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi e dei corrispettivi per il trasporti delle merci.