La legge di Stabilità 2016, ai commi da 376 a 382, ha introdotto un nuovo modello di società la c.d. Società Benefit.
Nel dettaglio il comma 376, nel dare una definizione di tale tipo di società ne delinea anche il suo duplice scopo, ovvero oltre allo “scopo di lucro” le società benefit perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.
Questo implica che le società benefit devono perseguire all’interno della loro attività economica uno o più effetti positivi e/o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti.
E’ necessario che tali finalità di beneficio comune siano indicate nell’oggetto sociale e siano volte al bilanciamento dell’interesse dei soci e l’interesse di coloro verso i quali è rivolta l’attività sociale.
Le società benefit possono essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista dal Codice Civile. Inoltre, anche le società già esistenti possono diventare società benefit, a condizione che modifichino il proprio atto costitutivo o lo statuto.
Per le società benefit sono poi previste alcun disposizioni in particolare:
– devono accettare di essere sottoposte a valutazione. Infatti, la legge prevede che la società pubblichi, insieme al bilancio societario, una relazione per descrivere gli obiettivi di beneficio comune che si è posta, di come sono stati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, e quale sia la programmazione per il nuovo anno;
– devono procedere ad valutazione dell’impatto generato dalla società;
– devono essere individuati i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell’oggetto sociale.
L’inosservanza di tale modalità di gestione può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal Codice Civile per ciascun tipo di società.
Concludendo l’analisi bisogna evidenziare che è stato previsto che qualora la società benefit non persegua finalità di beneficio comune la stessa sia soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo.
Marzo 2016