Durante il Telefisco di quest’anno gli esperti si sono soffermati sul tema di minimi e forfetari facendo luce su alcuni punti poco chiari.
Nel dettaglio le risposte più importanti sono state essenzialmente 2:
• possibilità anche per i minimi nati nel 2015 di portare a conclusione il regime (per 5 anni o fino ai 35);
• possibilità di derogare al vincolo triennale per chi nel 2015 ha optato per il regime ordinario.
In particolare la prima questione nasceva dal fatto che l’esplicita possibilità che la continuità del regime potesse trovare applicazione solo per i contribuenti minimi tali al 31.12.2014. Tuttavia nel corso del Telefisco si è eliminato qualsiasi dubbio in proposito estendendo analoga facoltà anche ai minimi nati nel 2015.
In merito alla seconda questione altra apertura si è data ai soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario e che nel 2016 vogliano passare al regime forfetario. Infatti nella generalità dei casi i contribuenti che pur avendo i requisiti per aderire al regime forfetario, applicano il regime ordinario, possono farlo optando per tale regime nella prima dichiarazione Iva dopo la scelta e tale opzione vincola per almeno un triennio. Ciò nonostante in caso di modifica del sistema normativo è prevista la possibilità di variare l’opzione. Perciò appoggiandosi a tale ultima previsione, gli esperti di Telefisco, hanno risposto individuando anche per gli ordinari del 2015 la possibilità di revocare la scelta consentendo l’applicazione dall’1.01.2016 del regime forfetario, date le rilevanti modifiche nell’impianto di tale regime agevolato. Pertanto la revoca del regime ordinario andrà effettuata nella dichiarazione IVA 2016, barrando il rigo VA14 per indicare che il 2015 sarà l’ultimo anno in regime ordinario.
In rifermento alle differenti opzioni che si possono esercitare nella dichiarazione IVA 2016 sono stati introdotti nuovi righi nel quadro VO al fine di esplicitare il regime adottato nel 2015 se diverso da quello naturale, ossia il regime forfettario, avendone i requisiti.
In altre parole, un soggetto che nel 2015 aveva tutti i requisiti per accedere al regime dei forfettari ex L.190/2014 ma, attraverso il comportamento concludente, ha aderito al regime ordinario oppure al regime dei minimi (ex D.L. 98/2011) deve “confermare” la sua scelta barrando, nel quadro VO:
• il rigo VO33 per optare per il regime ordinario dall’1.01.2015. Tale rigo esplica la volontà di non aderire al regime forfetario nel 2015 e quindi di aver tenuto con comportamento concludente un regime ordinario, ossia emissione di fatture in Iva, detrazione dell’Iva acquisti ed eventualmente applicazione della ritenuta se il soggetto è un professionista;
• il rigo VO34 per optare per il regime dei minimi dal 2015, il quale anch’esso non era un regime naturale per il 2015, poiché soppiantato da quello dei forfetari.
Altro caso è il soggetto nato nel 2015 che, in virtù della proroga del regime dei minimi anche per tutto il 2015, ha scelto di avvalersi di tale regime. In tal caso dovrà barrare il rigo VO34, tuttavia tale opzione sarà una conferma della scelta che ha già fatto in sede di inizio attività.
Febbraio 2016