Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 anche la Nota Integrativa allegata al bilancio è stata oggetto di numerose modifiche.
In particolare il recepimento della Direttiva 2013/34 intervenendo sul tema della rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni (prevista nel nostro ordinamento dall’art.2423 C.C.) concede la facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
Tuttavia, nel caso in cui l’impresa non rispetti tali obblighi è indispensabile che essa spieghi chiaramente in Nota Integrativa quali siano le circostanze che hanno indotto gli amministratori a ritenere il comportamento irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
Per di più, il D.Lgs. 139/2015, oltre che introdurre il concetto generale della rilevanza, ha apportato numerose modifiche al contenuto della Nota Integrativa. In particolare, nell’art. 2427, c. 1 C.C. sono stati inseriti nuovi punti, rappresentati da:
- punto 22- quarter: la nota integrativa deve riportare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.Con questa nuova disposizione, quindi, l’informazione, precedentemente contenuta nella relazione sulla gestione si sposta alla nota integrativa.
- punto 22-quinquies: la società deve indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- punto 22- sexies: la società deve indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- punto 22-septies: nella nota integrativa devono essere inserite le eventuali proposte di destinazione degli utili e di copertura delle perdite.
Come è facile intuire l’obiettivo di queste nuove disposizioni è quello di consentire al lettore del bilancio d’esercizio di comprendere al meglio la “dimensione” dell’azienda e di raccogliere tutte le informazioni necessarie poter valutare in maniera quanto più oggettiva possibile la singola impresa e/o il gruppo a cui la stessa appartiene.
Con il predetto decreto, inoltre, è stato oggetto di revisione anche l’art. 2427-bis C.C. dedicato all’informativa sugli strumenti finanziari. Nel dettaglio il comma 1 prevede che nella Nota Integrativa vengano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
- il fair value;
- le informazioni sull’entità e natura degli stessi (andranno indicati anche i termini e le condizioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri);
- nei casi in cui il fair value non è stato determinato sulla base di evidenze di mercato andranno indicati gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche valutazione;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
Novembre 2016