Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016 è stata concessa la possibilità a coloro che hanno pendenze nei confronti degli agenti della riscossione di aderire alla sanatoria dei ruoli abbattendo le sanzioni e gli interessi di mora sui carichi negli anni compresi fra il 2000 e il 2015, fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, c.d. “Rottamazione”.
In particolare il debitore può estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (all’art. 30, c. 1 del D.P.R. n. 602/1973), ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 del D.Lgs. n. 46/1999) purché si provveda al pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Restano tuttavia esplicitamente escluse dalla “rottamazione” i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, all’Iva riscossa all’importazione, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Infatti, per questi ruoli la sanatoria si applica limitatamente agli interessi.
Per poter fruire della “rottamazione” è necessario presentare domanda di adesione entro il 23.01.2017 utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito di Equitalia.
Nella compilazione del modulo il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento fino ad un massimo di 4. Tuttavia, a prescindere dal numero di rate prescelto, le prime due rate saranno pari ad 1/3 degli importi dovuti mentre la terza e la quarta pari ad 1/6 delle somme dovute. Si ricorda, infine, che la scadenza della terza rata non potrà superare il 15.12.2017 e quella della quarta il 15.03.2018.
Ovviamente in caso di pagamento dilazionato saranno dovuti gli interessi sulle dilazioni di pagamento pari al 4,5{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} annuo ex art. 21, c. 1 D.P.R. n. 602/1973.
Con l’adesione alla “rottamazione” per i carichi definibili con la sanatoria non sarà possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Inoltre, l’agente incaricato della riscossione non potrà proseguire con le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
E’ bene ricordare, comunque, che nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata delle rate, la definizione non produce effetti. Infatti, in questi casi i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti non determinando l’estinzione del debito residuo per il quale l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero.
Alla definizione agevolata possono aderire anche i debitori che hanno già provveduto a pagare parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme definibili purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10.2016 al 31.12.2016.
Novembre 2016