?????La rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società, sino al periodo di imposta 2015, non ha mai costituito una sopravvenienza attiva imponibile a norma del previgente art. 88, c. 4 del DPR 917/1986.

Tuttavia a partire dall’esercizio 2016 per i contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per effetto delle novità introdotte dall’art. 13, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 147/2015 la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Pertanto, la società da un lato rileva fiscalmente un apporto non tassabile, dall’altro tratterà l’eccedenza come una sopravvenienza attiva imponibile, indipendentemente dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare una fattispecie impositiva da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

A tale fine, il socio – mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – comunica alla società il valore fiscale del credito rinunciato. Con la logica conseguenza che in mancanza di tale dichiarazione, il valore fiscale è assunto pari a zero, con l’effetto che l’intera rinuncia andrà a costituire una sopravvenienza attiva imponibile per la società beneficiaria della remissione.

Inoltre, qualora il socio rinunciante rivesta anche la qualifica di amministratore della partecipata, e la remissione riguardi il credito maturato per effetto dell’esercizio delle proprie funzioni di gestione (compenso e indennità di fine mandato, soggetti al principio di cassa), l’Amministrazione Finanziaria ritiene che si configuri la fattispecie del c.d. incasso giuridico, che determina l’imponibilità dello stesso (C.M. 73/E/1994, par. 3.20).

Il medesimo trattamento previsto per la rinuncia del credito del socio, trova applicazione anche per le operazioni di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione oppure altre operazioni) e dal regime contabile adottato dai soggetti coinvolti.

Nello specifico il valore fiscale delle azioni o quote viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione stessa.

E’ importante ricordare, tuttavia, che nei casi in cui la rinuncia dei soci ai propri crediti sia effettuata nell’ambito di una delle seguenti soluzioni della crisi d’impresa:

  1. concordato fallimentare, preventivo liquidatorio o risanamento;
  2. accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/1942);
  3. piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, c. 3, lett. d), L. fall.,pubblicato presso il Registro delle Imprese.

tale rinuncia sarà soggetta alla disciplina del c. 4-ter dell’art. 88 del Tuir – riguardante la determinazione della quota non imponibile della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti.

Luglio 2016