E’ stata approvata in via definitiva dal Senato la legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore che sarà operativa entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.
La riforma interessa principalmente associazioni, fondazioni, imprese sociali, organismi di volontariato e cooperative sociali.
In particolare la riforma prevede:
- la semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- la definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
- la previsione di obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso terzi, mediante forme di pubblicità dei bilanci e degli atti fondamentali dell’ente anche con la pubblicazione sul proprio sito internet;
- una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti, nonché per il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e per la responsabilità degli amministratori;
- il rispetto dei diritti degli associati, con specifico riferimento ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi.
Con la presente riforma, quindi, la disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore sarà riordinata e organicamente revisionata attraverso la redazione di un codice per la raccolta ed il coordinamento delle relative disposizioni (Codice del Terzo settore) con il quale saranno disciplinati gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e di informazioni nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi: obblighi differenziati in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, e tenendo conto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
Inoltre, il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti sarà riorganizzato con l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale, la cui iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti, e sarà obbligatoria per tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti mediante pubbliche sottoscrizioni, di fondi europei destinati all’economia sociale, o ancora, che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici oppure che intendono avvalersi di misure fiscali agevolate e/o di sostegno economico.
Infine, una parte della legge delega in argomento è dedicata alle imprese sociali, alle cooperative sociali e i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Per le imprese sociali saranno previste forme di remunerazione del capitale sociale, assicurando comunque la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e con il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione.
Le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale saranno obbligati a redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti C.C., in quanto compatibili.
Per quanto riguarda la remunerazione delle cariche sociali e la retribuzione degli organismi dirigenti, poi, saranno introdotti dei limiti e specifici obblighi di trasparenza.
Aprile 2016