La disciplina generale, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, prevede che le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), siano costituite allo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale. Pertanto, ci si dovrebbe trovare di fronte ad una Onlus in tutti quei casi in cui la sua attività sia finalizzata ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Su quest’ultimo aspetto è di aiuto la circolare del Ministero delle Finanze n.168/1998, la quale ha evidenziato come la valutazione della condizione di svantaggio debba essere considerata nel suo complesso mediante l’individuazione di categorie in condizioni di obiettivo disagio, comprese quelle situazioni nelle quali lo svantaggio deriva dal contesto sociale.
A questo proposito, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione, intervenendo sul tema, oltre a richiamare la stessa circolare, ha sottolineato come “svantaggio” debba intendersi una obiettiva e tangibile condizione deteriore socialmente colmabile attraverso l’intervento diretto della ONLUS, tale da diventare essa stessa, generatrice di benefici fiscali in capo all’ente che agisce (cfr. sentenze 7311/2014, 6505/2015 e 14224/2015).
Dunque, sulla base di quanto appena evidenziato, lo svolgimento dell’attività a favore di una generalità indistinta di beneficiari non può rappresentare requisito sufficiente per qualificare l’ente non commerciale quale ONLUS.
Inoltre, è stata la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11350/2016, a precisare come la nozione di “persone svantaggiate” vada riferita – ad individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la legge a colmare una situazione deteriore in cui si trovi una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati – evidenziando nel caso specifico l’impossibilità di interpretazione estensiva della condizione di svantaggio all’anziano in quanto tale.
Discorso diverso va fatto per quanto riguarda, invece, l’eventualità che la ONLUS svolga attività dietro un corrispettivo specifico. In questi casi occorre sottolineare come la giurisprudenza ritenga che lo svolgimento di tale attività non possa risultare di per sé incompatibile con la finalità solidaristica della ONLUS.
Infatti, la stessa Cassazione ha sancito come l’interpretazione dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 debba avvenire considerando condizione sufficiente per il riconoscimento della qualifica di ONLUS il ricorrere oggettivo di almeno una delle condizioni di svantaggio previste dalla norma, non precludendo il riconoscimento anche nei casi in cui le stesse prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo purché tutto avvenga nel pieno rispetto dei limiti previsti per lo svolgimento delle attività connesse (cfr. ordinanza 9688/2012).
Gennaio 2017