A partire dal 01.10.2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi nei contratti di credito e raccolta del risparmio. In particolare con la modifica dell’art. 120 del D.Lgs. 385/1993 e della Delibera CICR di cui al D.M. 3.08.2016, la disciplina della maturazione e del pagamento degli interessi nei contratti bancari hanno subito alcune variazioni, nel dettaglio:
- nei contratti bancari gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi (salvo quelli di mora);
- nei rapporti di conto corrente il calcolo degli interessi sia debitori che creditori avrà la stessa periodicità (al 31.12 di ogni anno, ovvero nonché al termine del rapporto);
- gli interessi creditori saranno accreditati al 31.12 dell’anno di maturazione mentre, quelli debitori saranno contabilizzati separatamente rispetto al saldo in linea capitale;
- il cliente dovrà pagare gli interessi debitori il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Tuttavia nei casi di chiusura definitiva del rapporto tali interessi diventeranno immediatamente esigibili;
- al cliente è concessa la facoltà di autorizzare l’addebito degli interessi debitori sul conto corrente alla data di esigibilità. In questi casi sarà necessario che l’autorizzazione pervenga alla banca almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve essere effettuato l’addebito degli interessi (una volta addebitato, l’importo modifica il saldo in linea capitale, divenendo a sua volta produttivo di interessi);
- in caso di mancato pagamento degli interessi debitori la banca può reclamare gli interessi di mora, calcolati sui giorni di ritardo delle somme dovute.
Proprio in riferimento alle predette modifiche molti correntisti hanno ricevuto dalla propria banca una comunicazione riguardante la nuova normativa sugli interessi, con la contestuale richiesta di sottoscrivere un modulo a questa allegato con il quale si autorizza l’addebito di interessi debitori sul proprio conto. Al cliente è comunque concessa la facoltà di rilasciare o meno l’autorizzazione, o comunque di revocarla dopo averla rilasciata, tuttavia è importante ricordare che concedendo alla banca l’autorizzazione all’addebito in conto, il pagamento degli interessi debitori avviene puntualmente ed automaticamente senza alcun intervento del cliente; al contrario, nel caso in cui non si conceda l’autorizzazione, sarà il cliente a doversi preoccuparsi di eseguire il pagamento degli interessi ad ogni scadenza.
Inoltre, in caso di mancato pagamento entro la scadenza degli interessi debitori la banca avrà la facoltà di procedere alla loro compensazione sia con decurtazione del saldo attivo del conto corrente, sia con eventuali fondi da accreditare sul conto, arrivando addirittura a revocare il fido e chiudere il rapporto di conto corrente. Infine, qualora ne ricorrano i presupposti, il cliente potrebbe essere segnalato nella Centrale dei Rischi e nei Sistemi di Informazioni Creditizie.
Gennaio 2017