imagesLa Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto nel nostro sistema tributario diverse novità, tra le quali va sicuramente segnalata la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI).

Con l’introduzione dell’IRI, infatti, si assiste ad una sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con un’unica aliquota IRI, corrispondente all’aliquota IRES – pari al 24{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} a partire dall’anno in corso – da applicare sugli utili trattenuti presso l’impresa.

La possibilità di applicare l’IRI è valida per gli imprenditori individuali, le Società in nome collettivo e le Società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. È, inoltre, prevista la possibilità di adozione di tale sistema di tassazione anche per le piccole srl al verificarsi, però, di determinate condizioni (es. un volume di ricavi non superiore a quello previsto per l’applicazione degli studi di settore, con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o 20 nel caso di società cooperativa).

Per poter usufruire del nuovo sistema tributario, operativo a partire dall’anno 2017, sarà necessario esercitare un’opzione in dichiarazione, valida per cinque periodi di imposta, e rinnovabile alla fine del quinquennio.

Nel dettaglio, nei casi di applicazione dell’IRI il reddito di impresa sarà così tassato:

  1. il reddito prodotto dall’impresa o dalla società sarà tassato applicando le regole previste in materia di reddito d’impresa per i soggetti IRPEF; questo reddito sarà quindi soggetto a tassazione separata;
  2. il reddito spettante all’imprenditore e ai soci all’atto del prelevamento degli utili concorrerà alla formazione del reddito complessivo della persona fisica.

Pertanto, riguardo al punto 1., il reddito dell’impresa o della società verrà escluso dalla formazione del reddito complessivo venendo assoggettato a tassazione separata con l’aliquota IRES prevista per le società di capitali.

Ovviamente dal reddito d’impresa così calcolato potranno essere portate in deduzione le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Ovviamente la deduzione non potrà mai eccedere le somme assoggettate a tassazione separata.

Ulteriore novità è poi rappresentata dal fatto che i soggetti aderenti al regime IRI hanno la possibilità di fruire di un regime eccezionale relativo alle perdite d’impresa. Infatti, in generale, per i soggetti IRPEF lo scomputo delle perdite può essere effettuato comunque entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di formazione della perdita, salvo il caso della produzione delle perdite nei primi tre periodi d’imposta. Invece, la nuova legge di bilancio prevede che le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione del nuovo regime IRI siano computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Non è quindi previsto alcun limite temporale al riporto in avanti né emergono limiti di natura quantitativa per lo scomputo di queste posizioni attive.

Tuttavia per i soggetti che accedono al regime IRI non sono scomputabili dal reddito da assoggettare a tassazione separata le perdite prodotte in periodi d’imposta ante opzione. Si ritiene, comunque, che per tali perdite rimangono ferme le regole previste dalla disciplina generale, vale a dire, il contribuente potrebbe continuare a maturare redditi d’impresa assoggettabili ad IRPEF, e da questi redditi dovrebbe essere ammesso lo scomputo di tali perdite d’impresa.

Tornando alle modalità di tassazione dei redditi, il punto 2., prevede che le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, costituiscono reddito d’impresa e concorrano integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Pertanto, la tassazione in capo ai soci o all’imprenditore scatterà solo nei limiti delle somme già assoggettate a tassazione.

Ovviamente questa imposizione sarà valida solo con riferimento agli utili generati in corso di opzione per il regime IRI, con la logica conseguenza che per le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione non scatterà questa seconda imposizione né, tantomeno, emergerà alcuna deduzione dal reddito imponibile IRI.

Da quanto sin qui detto appare evidente, quindi, che l’applicazione del regime IRI sospenda l’applicazione dell’opzione per il regime di imposizione per trasparenza previsto dall’art. 5 del T.U.I.R. per i soci delle Snc e delle Sas.

Infine, è da segnalare che il regime IRI non risulta applicabile dai lavoratori autonomi.

Gennaio 2017