Il legislatore impone all’organo amministrativo che il bilancio approvato debba essere depositato. Se però non si giungesse all’approvazione, tale obbligo decade.
Infatti, come sancito dall’art. 2435 C.C., il bilancio, dopo 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci, deve essere depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Non sono però rari i casi in cui tale deposito non avvenga a causa di una serie di motivi.
In queste ipotesi, ci si potrebbe trovare davanti ad una semplice omissione del deposito da parte dell’organo amministrativo, oppure, nei casi più gravi, potrebbe essere la conseguenza della mancata redazione del bilancio stesso. In alternativa potrebbe essere conseguenza della mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.
Quest’ultima circostanza può ricorrere, ad esempio, quando non si siano raggiunti i quorum in assemblea oppure quando la maggioranza esprima un voto negativo alla rappresentazione fornita dall’informativa di bilancio. Nondimeno potrebbe ancora succedere che si generi un dissidio tra soci che porti al blocco dell’organo deliberativo.
Ovviamente, in tali circostanze, non essendo responsabilità dell’organo amministrativo, non potrà essere attribuita allo stesso alcuna responsabilità. Infatti, con gli artt.2478-bis (per le Srl) e 2435 (per le Spa) il legislatore ha precisato che deve essere depositato solo il bilancio e non il progetto di bilancio, pertanto l’approvazione sembra l’elemento necessario dal quale dipende l’obbligo del deposito.
Sulla base di tali indicazioni di legge numerosi Registri delle Imprese non permettono agli amministratori il deposito di una documentazione non approvata dall’assemblea.
Si precisa, tuttavia, che in dottrina tale impostazione è stata da taluni criticata, in quanto rischia di produrre una forte limitazione di carattere informativo poiché, un progetto di bilancio, seppur non approvato, ma corredato dalle motivazioni per la sua non approvazione, fornisce comunque un riferimento informativo, seppur parziale o incompleto, circa l’andamento della società.
Si ricorda, inoltre, che il mancato deposito per 3 esercizi del bilancio in talune circostanze comporta la cancellazione del Registro delle Imprese; situazione che provoca non pochi problemi specialmente riguardo la responsabilità dei soci.
Maggio 2016