Nelle società di capitali, lo status di socio e la titolarità della partecipazione sociale sono subordinati all’obbligo di eseguire il conferimento promesso.
La società fiduciaria, interviene in dette procedure, dopo aver acquisito dal proprio Fiduciante la relativa dotazione e provvista monetaria, ed adempie al finanziamento o alla capitalizzazione della società, garantendo la consueta riservatezza.
Questa impostazione tutela gli interessi del Fiduciante all’interno della società, in quanto comporta l’assunzione ed il rispetto degli accordi presi anche da parte degli altri soci, evitando il ricorso alla procedura prevista dall’art. 2344 del codice civile.
Inoltre, attraverso specifico incarico conferito tramite Mandato, la società fiduciaria assiste l’imprenditore che intende acquisire e sottoscrivere Prestiti Obbligazionari offrendo consulenza nell’analisi e nel corretto funzionamento dell’intera operazione nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
Per di più, con la sottoscrizione di prestiti obbligazionari si viene a creare una comunanza di interessi fra gli obbligazionisti stessi, alla quale il legislatore ha fatto corrispondere una vera e propria organizzazione che si articola in due organi: l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune, di cui la fiduciaria né può assumere il ruolo e la funzione.