Grazie alla recente Sentenza della Corte di Cassazione n.758 del 13.01.2017 è finalmente stato chiarito che le sentenze dei giudici tributari sono equiparate, quanto alla immediatezza dei loro effetti, a quelle emesse dalla magistratura ordinaria e amministrativa, con la conseguenza che queste devono essere prontamente eseguite.
In particolare nel caso posto all’attenzione della Corte era stato chiesto di stabilire se nelle ipotesi di sentenze di primo grado favorevoli al contribuente che annullino in tutto o in parte l’atto impositivo presupposto, gli istituti cautelari di garanzia del credito tributario, costituiti dall’iscrizione nei ruoli straordinari effettuate nei casi di fondato pericolo per la riscossione, continuino ad esplicare i loro effetti o risentano degli esiti delle pronunce di annullamento degli atti medesimi.
La risposta della Cassazione come affermato nella predetta Sentenza ha sciolto ogni dubbio in merito affermando che – il processo tributario è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’Amministrazione, annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo, quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.
Pertanto, alla luce di tale pronuncia riconoscere a tale istituto la capacità di resistere all’annullamento, non ha alcun fondamento normativo e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti.
Concludendo quindi la Sentenza della Corte di Cassazione n. 758 del 13.01.2017 afferma che – l’iscrizione nei ruoli straordinari in caso di fondato pericolo per la riscossione … costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata.
Marzo 2017