A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019, il Regime forfettario è stato ampliato a 65.000 euro di ricavi.La scelta di utilizzare il Regime forfettario non può essere retroattiva e, pertanto, per l’attività svolta nel 2018 si dovranno applicare le regole del Regime contabile adottato durante l’anno.

Al fine di decidere se avvalersi o meno del Regime forfettario è necessario esaminare la propria posizione in maniera oculata. Si devono analizzare due importanti aspetti:

 –  le spese sostenute durante l’attività;
-   le spese aggiuntive o carichi familiari che si potrebbero dedurre/detrarre per la determinazione dell’imposta da pagare.

Il Regime forfettario permette di poter usufruire di diverse semplificazioni nella gestione della propria attività. A differenza del 2018, il requisito richiesto per potersi avvalere del regime forfettario è solo uno: il contribuente potrà accedervi solo se nell’anno precedente non ha avuto ricavi superiori ai 65.000 euro. Sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano:
1) Limite valore beni strumentali;
2) Limite spesa per lavoro dipendente.

Non possono assolutamente avvalersi del Regime forfettario i soggetti che si avvalgono di Regimi speciali Iva o di Regimi forfettari di determinazione del reddito, quali:
 – Agricoltura e attività connesse alla pesca
 – Vendita di Sali e tabacchi
 – Commercio di fiammiferi
 – Editoria
 – Gestione di servizi di telefonia pubblica
 – Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
 – Agenzie di viaggio e turismo
 – Agriturismi
 – Vendite a domicilio (porta a porta)
-  Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione
 – Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione

Sono inoltre esclusi i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi e i soggetti che effettuano in via esclusiva:
o Cessioni di fabbricati;
o Cessioni di terreni edificabili;
o Cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

La legge prevede inoltre l’esclusione dal regime per :

  • I soggetti che, contemporaneamente all’attività con Partita Iva, partecipano a: società di persone, imprese familiari oppure che “controllano” Società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la Partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione);
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Se si svolgono due tipologie di attività e per una di queste ci si avvale di un Regime speciale Iva, non sarà possibile applicare il Regime forfettario neanche per l’altra attività, che teoricamente avrebbe i requisiti per accedere al Regime Forfettario.

Il coefficiente di redditività e il reddito imponibile
Di seguito riportiamo i coefficienti di redditività attribuiti alle diverse tipologie di attività:

Industrie alimentari e delle bevande: 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40%
Commercio ambulante di altri prodotti: 54%
Costruzioni e attività immobiliari: 86%
Intermediari del commercio: 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%
Altre attività economiche: 67%

Il Reddito aziendale è determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività agli incassi dell’anno.
Il Reddito imponibile è determinato dalla successiva deduzione dei contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno precedente.
Altre deduzioni e tutte le detrazioni fiscali sono escluse perentoriamente.

Il Regime forfettario prevede per i contribuenti un’imposta sostitutiva del 15%.
In alcuni casi l’aliquota del 15% può essere ridotta al 5% per i primi 5 anni in cui si inizia un’attività. Le caratteristiche che si devono possedere per poter accedere a questa riduzione sono le seguenti:
• Il titolare dell’attività non deve aver svolto, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
• L’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che di lavoro dipendente;
• Nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

I contribuenti forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti potranno richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti all’Inps.