La Legge 190/2014 ha previsto che l’accesso al regime forfetario sia riservato, tra l’altro, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4, L. 190/2014 (sostituito dall’art. 1, c. 112, L. n. 208/2015).
In particolare, alla luce dell’incremento delle soglie originariamente previste, la Circolare Ministeriale n.10/E/2016, ha precisato che la verifica dei limiti ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d’imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dall’1.12.016.
A tal proposito si ricorda che per la verifica dell’osservanza dei predetti limiti, devono essere considerati esclusivamente i ricavi di cui agli artt. 57 e 85, D.P.R. 917/1986 – soggetti al principio di competenza, compresi quelli relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino (C.M. 6/E/2015, par. 9.4) – e i compensi di cui all’art. 54 del Tuir, rilevanti in base al criterio di cassa (C.M. 73/E/2007, par. 2.1), ragguagliati all’anno.
Inoltre, è stato precisato che nel caso di esercizio contemporaneo di attività con codice ATECO differente, si assume il livello più elevato dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1, c. 55, L. 190/2014).
Qualora, invece, venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti massimi di ricavi e compensi previsti per l’accesso al regime fiscale agevolato.
Si segnala, infine, che il superamento del corrispondente limite di ricavi o compensi non comporta l’immediata uscita dal nuovo regime forfettario, ma solo a partire dall’anno successivo.
Maggio 2016