Fotolia_42441027_S1-640x400Già a partire da quest’anno i contribuenti che hanno adottato nel 2015 il regime forfettario in sede di dichiarazione dovranno compilare il nuovo “quadro RS”.

La circolare n. 9/E del 4.04.2016 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato come tale obbligo rappresenti la contropartita a cui i forfettari devono soggiacere, vista la loro esclusione dagli studi di settore prevista dalla legge istitutiva del regime agevolato.

In particolare la circolare in commento ha individuato i criteri che devono guidare la compilazione del nuovo prospetto basandosi sulla documentazione fiscale ricevuta e non sulle spese effettivamente sostenute considerato che i contribuenti forfettari non soggiacciono all’obbligo di tenuta della contabilità.

Nel dettaglio il nuovo quadro in oggetto si compone di 3 distinte sezioni.

La prima è comune a tutti i contribuenti forfettari, mentre le altre 2 sono riservate rispettivamente agli esercenti attività d’impresa e ai lavoratori autonomi.

La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi ai redditi erogati per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta alla fonte in considerazione del fatto che contribuenti forfettari non fungono da sostituti d’imposta.

Proprio sulla base di tali indicazioni sorge il primo dubbio interpretativo fra la circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E, che parla espressamente di compilazione del nuovo prospetto unicamente sulla base della documentazione fiscale ricevuta senza far alcun riferimento all’aspetto finanziario sottostante, e le istruzioni di Unico 2016 che basano la compilazione dei righi proprio in base al pagamento di compensi, prestazioni, e quant’altro per le quali non sia stata operata la ritenuta d’acconto.

Nel contrasto fra le due posizioni la soluzione più logica sembra essere quella di indicare comunque il reddito corrisposto sulla base della data del pagamento dello stesso, a prescindere dal possesso o meno della documentazione fiscalmente rilevante di supporto.

Nella seconda sezione, quella dedicata ai contribuenti forfettari che svolgono attività d’impresa, è necessario indicare una serie di dati relativi all’attività svolta.

Ai contribuenti è inoltre richiesta l’indicazione del numero dei mezzi di trasporto e dei veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, nonché i costi sostenuti per il godimento di beni.

Per i professionisti in regime forfettario sono invece richieste informazione più ridotte dovendo indicare nel loro mini studio di settore unicamente il numero di giornate retribuite al personale dipendente, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti la loro attività artistica o professionale nonché le spese sostenute per i consumi.

Aprile 2016