L’art. 66 del TUIR prevede l’adozione dal 01.01.2017 del regime di cassa per tutti i soggetti in contabilità semplificata, salvo esercizio di diversa opzione, con la conseguenza che con il nuovo regime assumerà rilevanza il momento in cui il costo o ricavo sarà effettivamente sostenuto dal punto di vista finanziario.
Tuttavia, tale sistema non troverà applicazione per tutti i componenti del reddito d’impresa, infatti, il predetto articolo 66 permette di individuare gli elementi reddituali che ancora applicheranno le regole della competenza, quali in primo luogo i proventi immobiliari ex art. 90 del Tuir.
Altro elemento certamente estraneo al criterio di cassa è, poi, il realizzo delle plusvalenze derivanti da cessione di cespiti. Il componente positivo (o negativo) assumerà significato quando l’operazione sarà realizzata a prescindere dal fatto che il corrispettivo della cessione sia stato pagato o meno.
Inoltre, secondo il comma 2 dell’art. 66, restano rilevanti i seguenti componenti negativi a prescindere da ogni elemento di carattere finanziario:
- le quote di ammortamento relative ai beni strumentali a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili (o con indicazione nei registri Iva);
- le perdite su crediti;
- gli accantonamenti per TFR;
- il Firr.
Allo stesso modo i costi per somministrazione di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere a favore di soggetti diversi dai dipendenti saranno deducibili al momento del pagamento, ma nella misura del 75{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}.
Inoltre, resta vigente anche l’art. 66, cc. 4 e 5, in base ai quali è riconosciuta una detrazione forfettaria per gli agenti di commercio e per gli esercenti attività di autotrasporto.
Gennaio 2017