Oggi si sente sempre più spesso parlare di internazionalizzazione, sembra sia diventato quasi un obbligo per le aziende di grandi dimensioni, restando escluse le PMI dotate di scarse risorse da destinare all’implementazione di un progetto di investimento all’estero.
Tuttavia, questa considerazione appare del tutto infondata se si riflette su tutti gli strumenti che anche le aziende di piccole dimensioni hanno a disposizione per internazionalizzarsi. Per l’appunto uno degli strumenti più efficaci può essere, senza ombra di dubbio, il contratto di rete.
Questo contratto, disciplinato dall’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, viene incontro alle esigenze di tutte quelle imprese che intendono collaborare per la realizzazione di un piano comune all’interno di un piano di internazionalizzazione efficiente.
In particolare, il contratto di rete fra imprese permette alle stesse di aderire ad uno o più contratti tipici al fine di consentire alle PMI di prendere parte alla realizzazione di progetti condivisi lavorando insieme ad altre realtà imprenditoriali per il raggiungimento di specifici obiettivi incrementando, al contempo, la capacità innovativa e competitiva di tutti i partner dell’iniziativa.
Infatti, sviluppare piani di marketing, condividere informazioni su clienti, creare servizi come l’assistenza post-vendita all’estero, partecipare a bandi dedicati all’internazionalizzazione, e così via, sono alcune degli aspetti che attraverso il programma di rete possono fare la differenza per la competitività delle nostre PMI all’estero.
In generale, possono far parte di un contratto di rete imprese di qualsiasi dimensione, individuali o collettive, agricole e artigiane che siano iscritte al Registro delle Imprese.
Ciò che rende appetibile il ricorso al contratto di rete da parte degli imprenditori è la possibilità di collaborare con diversi partner in ambiti attinenti all’esercizio delle proprie imprese, collaborando su progetti che accrescono la capacità competitiva di ogni singolo partecipante. Lo scambio d’informazioni di varia natura unito alla possibilità di mantenere la propria autonomia, attraverso una governance privata flessibile, hanno permesso a questo strumento di diffondersi in maniera considerevole.
A questo punto, per completezza di informazioni, occorre precisare che al fine di poter operare a livello internazionale è indispensabile che la rete acquisisca soggettività giuridica mediante la costituzione di un “Organo Comune” e di un “Fondo Patrimoniale” e chiedendo l’iscrizione al Registro Imprese competente.
L’Organo Comune non rappresenta altro che il Consiglio di Amministrazione presente nelle società di capitali. Invece, il Fondo Patrimoniale, può essere costituito attraverso contributi (denaro, immobili, marchi, brevetti, strutture, impianti o macchinari) iniziali e successivi dei singoli partecipanti e/o anche mediante apporto di un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447 bis, primo comma, lettera c), c.c..
E’ evidente che con la costituzione del Fondo Patrimoniale le imprese realizzano una separazione contabile e reale di una parte del proprio patrimonio che servirà a soddisfare le esigenze della rete, mantenendone nel contempo la titolarità. Ciò fino alla completa realizzazione del programma di rete.
Al fine della conclusione dell’iter di costituzione della rete di imprese sarà necessario che il contratto, redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata, o firmato digitalmente, venga iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso cui la rete ha sede acquistando così la necessaria soggettività giuridica che, unitamente all’attribuzione della Partita Iva, consentirà alla rete di operare con successo all’estero.
Concludendo si evidenzia che grazie alla sua crescente diffusione il contratto di rete è stato apprezzato quale garanzia di affidabilità anche dal sistema bancario che ha potuto valutare l’opportunità di erogare finanziamenti ai progetti presentati dai partecipanti.
Marzo 2016