Nei casi di accessi finalizzati esclusivamente all’acquisizione documentale è necessario il contraddittorio preventivo, in questi casi, infatti, l’Ufficio prima di procedere con l’emissione dell’avviso di accertamento, deve assegnare al contribuente il termine di 60 giorni pena l’illegittimità dell’atto.
A conferma di quanto appena detta la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n.1785 del 3.10.2016 ha respinto le richieste formulate nell’atto di appello dell’ufficio, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il caso oggetto della controversia ha visto la predetta CTP respingere la tesi difensiva dell’Ufficio, secondo il quale l’accertamento, nonostante l’accesso iniziale fosse finalizzato unicamente all’acquisizione di libri contabili e documenti, è stato svolto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non ravvisandosi la necessità, sempre a detta dell’ente accertatore, di avviare il contraddittorio (c.d. accertamento a “tavolino”).
Al contrario, secondo i giudici, nel caso di specie non si può parlare di accertamento a tavolino, bensì di una vera e propria verifica fiscale poiché l’Ufficio, oltre alla suddetta acquisizione documentale, ha effettuato anche accessi ed acquisito informazioni presso istituti di credito e enti pubblici.
Allo stesso tempo nella presente fattispecie l’Ufficio non può sostenere neanche di aver rispettato il termine di 60 giorni per il semplice fatto che tra la data dell’accesso e la data della notifica dell’avviso di accertamento tale termine era comunque abbondantemente trascorso. Infatti, i verificatori avevano semplicemente rilasciato al contribuente una copia del verbale delle operazioni di accesso nel quale però non erano evidenziati né rilievi, né contestazioni, ma soltanto le operazioni di acquisizione compiute presso la sede della società, essendo, invece, necessario procedere, anche in questi casi, all’emissione di un vero e proprio processo verbale di constatazione o chiusura delle operazioni di verifica ed assegnare al contribuente il termine di 60 giorni previsto a tutela del suo diritto di difesa.
Novembre 2016