L’art. 46 del TUIR stabilisce che le somme versate dai soci si considerano date a mutuo se non è espresso diversamente dalle parti.
Tale presunzione permette di distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo da quelli effettuati a titolo diverso.
In particolare la norma di comportamento AIDC n.194 è intervenuta sul tema dell’imposizione diretta relativa ai finanziamenti e versamenti dei soci a favore della società.
Infatti, in base alle disposizioni del Tuir, le somme erogate dai soci alla società sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo, salva la possibilità di provare con precisa indicazione nei bilanci o nei rendiconti delle società finanziata che tali versamenti sono, invece, effettuati a titolo diverso dal mutuo e che non prevedono tale obbligo di rimborso.
Tuttavia si tratta di una presunzione semplice avverso la quale è ammessa prova contraria da dimostrarsi con qualunque mezzo.
Nello specifico i mezzi di prova, al fine di dimostrare la “diversa volontà delle parti” possono essere diversi tanto che l’AIDC ne elenca alcuni, quali:
- atto pubblico;
- scrittura privata in qualunque forma;
- scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
- informativa di bilancio;
- delibera assembleare o dell’organo amministrativo;
- copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o diciture simili.
Nella sostanza, quindi, per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia o meno natura onerosa occorre far riferimento esclusivamente alla disciplina civilistica e solo nel caso in cui sia accertato che il mutuo abbia natura onerosa opera quanto previsto dal Tuir in relazione agli interessi percepiti.
Maggio 2016