Non sempre la diffusione di messaggi pubblicitari da parte di associazioni culturali e sportive dilettantistiche, al fine di informare la collettività sulle iniziative future, rappresenta di per sé presupposto per la decadenza dallo status di ente non profit.
Le associazioni, infatti, rappresentano degli enti senza scopo di lucro che, pur operando per raggiungere degli scopi sociali, sono pienamente legittimate a svolgere attività d’impresa.
Difatti, a differenza dell’attività istituzionale, l’attività commerciale può essere svolta in forma occasionale ovvero abituale purché in via non prevalente, e comunque con l’obiettivo di finanziarie con le risorse ottenute, le attività istituzionali dell’Ente.
Inoltre, dal punto di vista fiscale, tra l’attività istituzionale e quella commerciale si colloca l’attività de-commercializzata (artt. 148, c. 3, Tuir e 4, c. 4, DPR 633/72).
In particolare, le associazioni culturali e sportive dilettantistiche, che soddisfano i presupposti di cui agli artt. 148, c. 8, Tuir e 4, c. 7, decreto Iva, sono legittimate a svolgere le proprie attività istituzionali anche “a pagamento” senza per questo scontare alcuna tassazione.
Tuttavia, nella generalità dei casi tra le contestazioni che le associazioni senza scopo di lucro si vedono muovere dal Fisco rientra l’aver pubblicizzato all’esterno le proprie attività attraverso strumenti e forme proprie delle imprese commerciali (esempio: sconti, omaggi, prove gratuite, prezzi differenziati).
A questo proposito torna utile ricordare che nel nostro ordinamento non si rileva la presenza di alcuna norma che comporti un collegamento diretto tra la natura non profit di un sodalizio e le modalità di esternalizzazione dei propri messaggi pubblicitari.
Infatti, essendo ammesso lo svolgimento di attività corrispettive, anche de-commercializzate, è evidente che l’associazione possa liberamente accedere agli ordinari canali pubblicitari utilizzati dalle imprese.
Di fatto, attraverso la pubblicità l’ente non commerciale può decidere di convogliare all’esterno sia i messaggi promozionali delle attività commerciali e/o de-commercializzate rivolte agli associati e tesserati, sia quelli inerenti la campagna associativa volti alla raccolta di nuovi aderenti.
Considerata, quindi, la possibilità di utilizzare lo strumento radio-televisivo, il volantinaggio, le pubblicazioni, internet e qualsiasi altra forma di divulgazione al fine di promuove le attività di cui sopra, sarà necessario porre particolare attenzione sul tipo di messaggio da rivolgere all’esterno, specificando se lo stesso si riferisca alle attività istituzionali ovvero alle attività commerciali.
A tal fine occorre curare con attenzione i messaggi rivolti all’esterno soprattutto se si considera che molti degli accertamenti fiscali si basano sul contenuto delle comunicazioni esterne dei sodalizi.
Concludendo, quindi, si sottolinea come non possa derivare alcuna contestazione da parte del Fisco per la semplice diffusione di un volantino o di altro messaggio non propriamente “non profit”, soprattutto qualora il sodalizio verificato sia in grado di dimostrare una gestione democratica e senza scopo di lucro.
Luglio 2016