Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L’obiettivo del FNC è sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona.

Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.

Destinatari della misura sono i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Gli accordi collettivi stipulati devono prevedere che parte dell’orario di lavoro sia finalizzata alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Come accedere:

Ogni azienda deve presentare:

  • Il piano di formazione
  • la domanda di contributo

Ogni piano prevede:

  • il progetto formativo ( domanda di contributo, analisi del fabbisogno, definizione modalità formativa e di certificazione delle competenze in uscita)
  • il numero dei lavoratori coinvolti
  • il numero delle ore di formazione

Il limite massimo di ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore è di 250. La formazione può essere svolta, in parte on-line, in parte sul posto di lavoro.

Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziate dal Fondo dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL elevabile in alcuni casi a 120 giorni.

Entità del Contributo ricevuto dall’azienda:

Il contributo ricevuto dall’azienda corrisponde al 100% del costo orario lordo del lavoratore in formazione per il numero di ore destinate alla formazione. Esempio: un’azienda che mette in formazione 5 dipendenti ad un costo orario lordo di 15 euro/h  per 250 ore, riceve un contributo di euro 18.750,00.

I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di Trattamento integrativo salariale in deroga  non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo.

Allo stesso modo sono esclusi i lavoratori interessati da contratti di solidarietà.

Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni purché  abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Possono utilizzare il Fondo tutti i datori di lavoro imprese o lavoratori autonomi  con dipendenti e che applichino il CCNL di riferimento.

Il Fondo Nuove Competenze, essendo una “misura generale” applicabile non selettivamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici, non rientra nell’ambito degli aiuti di Stato.