3.3.3.1_D_T_M_501708323_tcm21-21540La Corte di Cassazione, con la sentenza 9451/2016, è intervenuta in maniera definitiva sul tema dell’assoggettabilità all’IRAP.

In particolare, secondo la predetta pronuncia non potrà essere più considerato debitore dell’imposta regionale sulle attività produttive chi si avvale, ai fini dello svolgimento della sua attività, anche di un solo collaboratore le cui mansioni esulano dalla specifica professionalità che caratterizza la sua attività. In parole semplici per far sorgere il debito IRAP non basta più avere una segretaria o una collaboratrice per le pulizie.

Pertanto, alla luce di tale interpretazione non solo viene meno, per il titolare d’impresa, l’obbligo al versamento dell’imposta per il futuro, ma soprattutto si configura la possibilità di richiedere a rimborso tutte le somme versate in passato.

Tra i destinatari di tale sentenza vi sono sicuramente gli agenti e i consulenti finanziari, per i quali vi è la concreta possibilità di essere esonerati dal pagamento dell`IRAP e richiedere il rimborso delle somme già pagate.

Ovviamente ai fini dell’ottenimento del rimborso sarà onere del contribuente dimostrare l’esercizio della professione in assenza di un’autonoma organizzazione ovvero con mezzi minimi e collaboratori addetti a mansioni meramente esecutive ed estranee all’attività tipica del professionista medesimo.

Per questo motivo ti invitiamo a contattare il nostro STUDIO per avere maggiori informazioni o per effettuare l’istanza di rimborso.

Maggio 2016