Con la circolare 5/E del 16.03.2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le linee guida per beneficiare del credito di imposta per R&S per il periodo 2015-2019.
Premessa fondamentale è che le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) dal momento che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
In particolare è stato precisato che il nuovo credito d’imposta è concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate.
Altro chiarimento è arrivato anche per l’ipotesi in cui un soggetto “acquisti” i risultati della ricerca da un’impresa terza, in questi casi l’agevolazione spetta esclusivamente al primo committente, al fine di evitare una indebita duplicazione del beneficio. È quindi da escludere che il le imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi possano beneficiare del credito di imposta poiché in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere.
Altre novità importanti riguardano le tipologie di costi ammissibili elencati di seguito:
- dal momento che sono considerati ammissibili i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l’amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile si ritiene che allo stesso modo possano essere agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo;
- danno diritto alla fruizione del credito di imposta anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione e per personale tecnico addetto a ricerca e sviluppo anche non laureato;
- sono ammissibili i costi sostenuti per consulenze propedeutiche ad un brevetto quali ad esempio due diligence, predisposizione di accordi di segretezza, predisposizione di accordi di cessione o concessione in licenza, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale;
- Rientrano nell’agevolazione anche i servizi connessi al procedimento di brevettazione o registrazione quali a titolo esemplificativo studi su brevettabilità, deposito della domanda o di registrazione, estensione della domanda di brevetto o registrazione, conversione ed ogni istanza a queste connesse.
E’ stata infine chiarita anche la piena complementarietà della misura con il Patent box con la precisazione che i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
All’interno della circolare è stato poi dedicato ampio spazio ad esempi sui vari metodi di calcolo incrementale, sulle modalità di certificazione dei costi e sul trattamento contabile degli stessi, nonché sulle modalità di utilizzo del credito stesso.
Aprile 2016