Nell’ambito delle attività non agonistiche l’obbligo del certificato medico interessa tutti gli sportivi praticanti che, in qualità di “tesserati” prendono parte alle iniziative e manifestazioni organizzate dal Coni e dagli altri organismi sportivi dallo stesso riconosciuti.
In particolare, la Circolare n. 6897 del 10.06.2016 del CONI ha fornito il proprio contributo per la corretta interpretazione della normativa posta a tutela della salute degli sportivi non agonisti.
Nel dettaglio, la Circolare, sulla base delle diverse categorie di tesserati, rappresentate da:
- Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- Praticanti attività sportive prive di impegno fisico (ovvero con impegno minimo);
- Tesserati non praticanti.
ha individuato gli obblighi in materia di certificati medici da applicarsi a tutte le persone fisiche tesserate nel territorio dello Stato italiano tenute ad effettuare il controllo medico annuale presentando il predetto certificato all’atto dell’iscrizione alle attività non agonistiche organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali alle Discipline sportive associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva.
Per di più, accanto alla regola di carattere generale, il Coni ha previsto delle eccezioni riguardanti quelle iniziative sportive non agonistiche che, pur organizzate dagli enti sopra menzionati, richiedono ai praticanti un limitato o assente impegno fisico tale da escluderle dagli obblighi di certificazione medica. In questi casi, i tesserati partecipanti non sono obbligati a effettuare l’annuale visita medica anche se la stessa, a parere del Coni, risulterebbe comunque consigliata.
A questo proposito la Circolare contiene un’elencazione di attività caratterizzate “dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare” quali: sport di tiro, biliardo sportivo, bocce (escluse specialità volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali (discipline regolamentate dalla figest), golf, pesca sportiva di superficie (esclusa long custing e big game), scacchi, curling e stock sport.
Infine, la Circolare ha evidenziato che sono totalmente esclusi dagli obblighi in questione le persone fisiche che, pur non praticando alcuna attività, risultano iscritte nell’apposita categoria dei “soggetti tesserati non praticanti” istituita dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
Pertanto, fatta eccezione per le situazioni di esclusione sopra richiamate, tutti i tesserati nazionali dovranno rivolgersi al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta al fine di ottenere la certificazione abilitante alla pratica dell’attività sportiva non agonistica ovvero ad un qualsiasi medico specialista dello sport.
Giugno 2016