L’attività turistica è un’attività che si può svolgere senza necessità di aprire una partita Iva purché sia svolta in modo non imprenditoriale e offra meramente servizi di alloggio e prima colazione utilizzando strutture ricettive a conduzione familiare con spazi familiari condivisi.
Infatti, un soggetto che si volesse approcciare all’apertura e gestione di un bed & breakfast o di un hotel deve aver ben presente le differenze fiscali a seconda che l’attività venga svolta in modo professionale o meno.
In particolare ai sensi del Codice del turismo l’attività di locazione turistica può essere svolta sottoforma di:
- affittacamere: camere ubicate in appartamenti con fornitura di alloggio ed eventualmente servizi complementari;
- Bed & Breakfast gestiti da privati;
- unità abitative ammobiliate gestite ad uso turistico in forma imprenditoriale o meno.
Tuttavia, nel dettaglio, ciò che distingue la gestione imprenditoriale dalla gestione privata è l’organizzazione imprenditoriale e la gestione professionale.
A questo proposito ciò che generalmente fa scattare la qualifica di struttura alberghiera e, di conseguenza, la necessità di dotarsi di partita Iva e pertanto l’assoggettamento in primo luogo all’imposta sul valore aggiunto è il possesso di 3 requisiti:
- soggettivo: si effettua un’operazione nell’esercizio dell’attività d’impresa, ossia in modo abituale, continuativo e professionale, ancorché non esclusivo, con l’organizzazione di capitale e lavoro. Appare ovvio che se l’attività turistica viene svolta in modo occasionale non si possa configurare attività d’impresa;
- oggettivo: la locazione rientra nell’ambito delle prestazioni di servizi (art.3, c.2, n.1 DPR IVA);
- territoriale: viene effettuata nel territorio dello Stato.
Pertanto, nelle fattispecie nelle quali non si ravvisano tali requisiti la locazione rientra nelle attività di gestione immobiliare con la conseguenza dell’applicazione dell’esenzione Iva e generando esclusivamente redditi da fabbricati che possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o alla cedolare secca.
Al contrario, al ricorrere dei tre requisiti elencati precedentemente si rientra nell’ambito dell’attività di impresa alberghiera che comporta l’applicazione dell’Iva al 10{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}, generando redditi d’impresa o redditi diversi qualora l’attività sia svolta in modo occasionale.
Pertanto gli immobili oggetto di locazioni turistiche organizzate in forma di impresa sono sempre considerati beni strumentali per destinazione e concorrono a formare il reddito d’impresa.
Altro elemento per distinguere la gestione immobiliare dai servizi alberghieri è la presenza di servizi accessori alla mera locazione, quali servizi di pulizia, di cambio della biancheria e di fornitura di pasti.
Ottobre 2016