Dal 2.05.2016 sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs 24/2016 che allineano la normativa interna alle disposizoni dell’Unione Europea, estendendo l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, portatili e console per videogiochi nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
In sostanza le nuove disposizioni richiedono l’applicazione dell’IVA solo in negozio, con meccanismi e procedure ritenute più controllabili.
Si ricorda, a questo proposito, che lo stesso regime di reverse charge si applica anche alle cessioni di telefoni cellulari B2B (art. 17, c. 6,lett. b), nelle sole fasi commerciali che precedono l’acquisto da parte di un utente finale, anche se operatore business.
In questo modo il cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo, rimane estraneo al regime di reverse charge.
Le disposizioni in materia di reverse charge sono applicabili in via sperimentale fino al 1.01.2018. Dopo tale data, salvo riforme strutturali della materia, si ritornerà al regime ordinario
Maggio 2016