Con la sentenza 6.06.2019, n. 15323 dalla V^ Sezione Civile la Cassazione ha definitivamente sancito che la sola affiliazione al CONI di una ASD non è elemento sufficiente a superare eventuali contestazioni di maggiori ricavi con conseguente disconoscimento della natura di associazione non lucrativa.
In particolare i Giudici hanno precisato che, al fine di dimostrare l’assenza di finalità lucrativa da parte dell’associazione sportiva, non risulta sufficiente la veste formale assunta tramite l’iscrizione o l’affiliazione al CONI (o a entità da questo riconosciute), in riferimento all’esercizio di attività sportive dilettantistiche prive di scopi lucrativi. In sostanza, ciò che rileva, al fine di non perdere tutte le agevolazioni previste per lo sport dilettantistico, è il dato concreto e sostanziale relative alle attività svolte; elemento che non può in alcun modo ritenersi soddisfatto sulla scorta di un dato del tutto estrinseco e neutrale, consistente nell’affiliazione a federazioni sportive comunque riconosciute dal CONI.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte, non si deve pensare solo alla correttezza e completezza degli aspetti formali, essendo piuttosto necessario avere riguardo ai profili sostanziali delle operazioni concretamente poste in essere dall’ente, vale a dire se dai comportamenti assunti dall’ente associativo e dai propri associati si può desume l’effettiva sussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità istituzionali, allora l’ente sportivo deve essere considerato come tale.
Tali condizioni sono importanti in quanto, nell’ambito operativo del settore sportivo, è frequente che, sotto le simulate spoglie di asd si nascondano vere e proprie attività d’impresa, mascherate da associazione al solo fine di godere di un trattamento tributario evidentemente di favore, riservato appunto agli enti non commerciali.
Giugno 2019