Con l’entrata in vigore del nuovo “regime di cassa”, è stata introdotta la possibilità di registrare le fatture di acquisto seguendo i criteri previsti dalla disciplina Iva, vale a dire, entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo alla data di emissione. Orbene, in questi casi sorge spontaneo chiedersi se con il nuovo regime contabile, ai fini della determinazione del reddito, è corretto presumere che il pagamento delle fattura sia avvenuto sempre in tale momento.
A questo proposito occorre chiarire che nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile, l’art. 18, DPR n. 600/1973 al comma 4, prevede che in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, il comma 5 dello stesso articolo, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione della relativa fattura.
Tutto questo implica che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti per l’iva, ai fini delle imposte sul reddito, tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento (cfr. circolare 7.04.2017, n. 8/E, risposta n. 8.5).
Aprile 2017