Il Capo II della legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.
Oggi, non è raro sentire parlare di situazioni di sovraindebitamento ovvero situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Il sovraindebitamento può riferirsi a qualsiasi soggetto, sia esso imprenditore o meno, e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o dipendenti e a coloro che non svolgono attività lavorativa.
Nell’ambito della generale categoria dei debitori così delineata, l’art. 6, c. 2, lettera b), della legge di cui sopra, individua anche il “consumatore”, inteso come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
A questo proposito si evidenzia che mentre il consumatore può scegliere, ai fini della composizione della crisi, se ricorrere alla proposta di “accordo con i creditori” ovvero alla proposta di “piano” – meglio descritte nel prosieguo – il debitore “non consumatore” può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori.
Quest’ultima si fonda su due elementi essenziali:
a) l’iniziativa dello stesso soggetto interessato;
b) il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.
Relativamente al piano del consumatore non è invece richiesta l’adesione dei creditori, in quanto il Tribunale fonda le proprie valutazioni sulla convenienza della proposta avanzata e sulla meritevolezza del soggetto interessato.
Per entrambi i soggetti (consumatore e non consumatore) è prevista l’alternativa liquidatoria, disciplinata dagli articoli 14-ter e seguenti, collocati nella sezione seconda del Capo II della legge n. 3 del 2012, rubricata “Liquidazione del patrimonio”.
Tuttavia nei casi di sovraindebitamento al soggetto “indebitato” potrebbe convenire intraprendere una delle procedure sopra evidenziate facendosi assistere da un professionista nella predisposizione della proposta di accordo o del piano del consumatore oppure laddove ricorrano i requisiti della legge fallimentare, fare nominare il professionista stesso dal Tribunale quale professionista a norma ex art. 15 – c. 9 -legge 27.01.2012 n. 3 per gli adempimenti di legge.
Senza soffermarci troppo sugli aspetti procedurali e normativi facilmente reperibili nel testo di legge quello che occorre sottolineare è il ruolo fondamentale che il professionista, nella maggior parte dei casi il commercialista, può svolgere per la clientela in seria difficoltà, supportandola nel cercare una via d’uscita da situazioni di sovraindebitamento. Oggi come oggi, il commercialista non dovrebbe rappresentare solo quella figura classica e passiva che elabora la contabilità e cura gli adempimenti fiscali, ma dovrebbe avere un ruolo da protagonista nella gestione delle crisi da sovraindebitamento consigliando l’accesso a queste procedure per il ritorno in “bonis” dell’imprenditore e/o del consumatore che sia.
Marzo 2016