La circolare Equitalia n. 105/2016 promuove la possibilità di ottenere la sospensione dei fermi amministrativi sui veicoli di proprietà del contribuente.
Questo intervento è stato ritenuto necessario al fine di mitigare gli effetti della nuova disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015 in vigore dallo scorso 22.10.2015. Tale norma ha stabilito che per i piani accordati a partire da tale data, l’ammissione alla dilazione da parte di Equitalia e il contestuale pagamento della prima rata non sono sufficienti a consentire la rimozione del fermo amministrativo già disposto sul veicolo essendo necessaria per la cancellazione del fermo l’integrale pagamento del debito.
Ovviamente trattandosi di una previsione normativa particolarmente gravosa per il contribuente Equitalia, grazie alla circolare 105/2016, fornisce una soluzione operativa che mitiga tale effetto punitivo della norma nei confronti del debitore, riconoscendo la possibilità di ottenere una sospensione del fermo previa richiesta mediante apposita istanza a decorrere dal 15.02.2016.
La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver ottenuto la concessione del piano di rateazione a partire dal 22.10.2015 e aver pagato la prima rata.
L’istanza, il cui modello è disponibile online, assieme alla fotocopia del versamento della prima rata dev’essere presentata agli uffici di Equitalia, i quali procederanno alla verifica della documentazione inoltrata e all’esistenza dei tre elementi sostanziali:
1. che la dilazione sia stata concessa dopo il 22.10.2015 e non sia decaduta;
2. che la rateazione comprenda tutte le cartelle per le quali è stato trascritto il fermo;
3. che la prima rata del piano sia stata effettivamente pagata nei termini.
Qualora l’agente di riscossione rilevi degli impedimenti al rilascio del mezzo, potrà rifiutare la richiesta di rilascio del contribuente, previa però motivazione della decisione.
Se tutto risulterà in regola, l’agente emetterà in forma scritta il proprio consenso e a questo punto il contribuente potrà recarsi al Pra e presentare apposita richiesta di rilascio entro 60 giorni, non ottenendo la cancellazione del fermo, ma una sospensione; ciò significa che nel caso di mancato pagamento delle successive rate, tale decisione di sospensione potrà essere revocata.
Febbraio 2016