Come è noto, in linea generale, nel momento in cui l’imprenditore individuale ovvero i soci di una società di persone eseguono prelevamenti di riserve precedentemente tassate non vi sono implicazioni circa la formazione del reddito personale poiché ci si trova davanti a somme già precedentemente assoggettate a tassazione al momento della loro realizzazione.
Allo stesso modo tale trattamento ha luogo per i redditi dei soci al momento della distribuzione dei dividendi nelle Srl che hanno optato per l’adozione del regime della trasparenza fiscale. Diversamente, nelle Srl ordinarie, il socio che percepisce i dividendi si vedrà assoggettare a tassazione le somme percepite.
Con il nuovo regime IRI, invece, si assiste ad una situazione differente, infatti, il legislatore ha previsto che le somme prelevate dai soci, ed imputabili a riserve formate in regime di tassazione separata IRI, riducono il reddito imponibile dell’esercizio in cui avviene il prelevamento.
A questo proposito è bene ricordare che qualora si trattasse di prelevamenti attribuibili a riserve formatisi in periodi antecedenti, nei quali era applicato il regime ordinario, ci si troverebbe nella situazione “normale” enunciata all’inizio del presente articolo.
In questo senso è utile ricordare che l’art. 55-bis, c. 6 del Tuir stabilisce una presunzione che sembrerebbe assoluta, con la quale si afferma che prioritariamente i prelevamenti sono posti a carico, e fino a capienza, delle riserve formate in regime ordinario.
Ritornando all’analisi del regime IRI, in questi casi, quindi, le somme prelevate vanno a rappresentare un costo deducibile dal reddito d’impresa, ma allo stesso tempo rappresentano elemento rilevante nel reddito complessivo del socio/titolare, vanificando l’effetto di tassazione agevolata separata al 24{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}.
Per di più lo stesso art. 55-bis, c. 3 del Tuir aggiunge che tali somme, tassabili in capo ai soci, imprenditore e collaboratore familiare, costituiscono reddito d’impresa per gli stessi, perciò non appare chiaro quale sarà la modalità dichiarativa, dal momento che sarebbe strano per il percipiente di tali somme andare a compilare il quadro RF del Modello Unico in assenza di una posizione imprenditoriale autonoma.
Inoltre, si pensi ad un soggetto che partecipa a due società di persone, una opta per l’IRI, l’altra no. Dalla società in regime ordinario il socio consegue perdite fiscali che riporta a nuovo nel quinquennio con la logica conseguenza che il prelevamento nel regime IRI, rappresentando reddito d’impresa, permette di eseguire la compensazione tra reddito derivante da prelievo e perdita, e diventa evidente la convenienza ad eseguire il prelevamento, atteso che per la società IRI si genera un costo deducibile, mentre per il socio il reddito personale è abbattuto dalle perdite ritratte in altre posizioni imprenditoriali.
Gennaio 2017