Nel mondo delle Associazioni Sportive dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche i rapporti di collaborazione sono disciplinati dall’art. 90 della L. 289/2002 e ss. modificazioni, dal D.L. n.136/2004 (conv. da L. n.186/2004), dall’art. 67, c. 1, lett. m) del TUIR, nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, che rappresentano le basi normative per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti; unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91/1981 per lo sport professionistico.
Dall’esame delle norme appena citate si può affermare come l’intento del legislatore sia stato quello di voler favorire e ad agevolare la diffusione della pratica dello sport dilettantistico facilitando le collaborazioni nel mondo sportivo.
Tuttavia dall’analisi della disciplina dei rapporti di collaborazione gli elementi chiave, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste, sono rappresentati da:
- la qualifica del soggetto che eroga il compenso;
- la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.
Riguardo al primo elemento diverse pronunce della Corte di appello di Milano e della Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli hanno ribadito che ai fini dell’applicazione del regime di agevolazione è indispensabile che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.
Con la logica conseguenza che le agevolazioni saranno applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità sportive dilettantistiche senza fine di lucro.
A questo proposito al fine dell’individuazione dei soggetti che potranno fruire di tale agevolazioni il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche da conseguire attraverso l’iscrizione delle stesse al registro delle società sportive.
Tuttavia, affinché possano effettivamente applicarsi le agevolazioni previste per le collaborazioni sportive sarà altrettanto importante valutare le attività svolte dai singoli collaboratori.
In particolare l’art. 35, c. 5 del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009, ha chiarito il concetto di esercizio diretto di attività sportiva precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle prestazioni relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva, ossia di soggetti che non svolgono necessariamente un’attività durante una manifestazione sportiva, ma esercitano le predette prestazioni a prescindere dalla realizzazione di un’attività sportiva.
Da quanto appena detto si evince, pertanto, che la fruizione delle agevolazioni previste nei casi si collaborazioni sportive in favore di ASD e SSD è consentita solo nei casi in cui l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI e il soggetto percettore svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Gennaio 2017