La rilevata mancanza di democraticità nel processo decisionale del sodalizio e lo scarso coinvolgimento degli associati può spingere il Fisco al disconoscimento dello status di ente associativo non lucrativo con pesanti conseguenze sotto il profilo fiscale e sanzionatorio.
Tra le agevolazioni applicate e maggiormente contestate, la prima consiste nella possibilità da parte di determinate tipologie di associazioni (culturali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, ecc.) di farsi corrispondere un vero e proprio “prezzo” dai propri associati, da quelli di altre associazioni affiliate alle medesime organizzazioni nazionali nonché dai tesserati di queste ultime per la partecipazione alle attività svolte dal sodalizio in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, senza che questo sostanzi alcuna attività commerciale per l’ente percipiente.
Tuttavia, al fine di poter applicare tale de-commercializzazione è richiesta la presenza nei propri statuti (redatti nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata registrata o con firme autenticate) di specifiche clausole, tra le quali quella che prevede una forte impronta democratica in senno al sodalizio “eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci”.
Contro l’applicazione di tali agevolazioni la strategia spesso applicata dall’Amministrazione Finanziaria ricalca un percorso alquanto standardizzato basato sul binomio “assenza di democraticità-decadenza dai benefici”. Infatti, secondo il Fisco, la mancata conoscenza e/o applicazione alla lettera dello statuto da parte degli organi amministrativi e degli associati, la gestione del sodalizio in mano ad una cerchia limitata di soggetti collegata ad una scarsa partecipazione alle assemblee sarebbero indubbiamente segnali di un sistema feudale ove il presidente (o il Consiglio Direttivo) assumerebbe la veste di monarca assoluto, gestendo l’ente come “cosa propria” nell’esclusivo suo interesse. Tale gestione personalistica permetterebbe, quindi, il raggiungimento di vantaggi fiscali e semplificazioni contabili-amministrative diversamente non conseguibili con lo strumento dell’impresa commerciale.
Le contestazioni in oggetto potrebbero essere rappresentate sia da forme dirette di distribuzione degli utili (sottrazione di denari ovvero di altre risorse dell’ente) sia in forme indirette di utilità (utilizzo dei beni sociali per fini personali, ecc.) tali da trasformare il sodalizio in un vero e proprio ente avente come obiettivo il vantaggio per chi lo gestisce. Tale convinzione, sempre secondo la stessa Amministrazione Finanziaria, sarebbe sostenuta, in primis, dalla mancata/irregolare tenuta dei libri sociali quale segnale della volontà degli amministratori di non informare e/o coinvolgere gli associati nelle scelte gestionali.
Quanto sopra, quindi, ci porta a considerare l’assoluta convenienza per l’ente di informare gli individui, già all’atto di presentazione della richiesta di adesione, della natura associativa e non lucrativa del sodalizio, aggiornandoli, nel corso dell’anno, circa l’andamento delle iniziative istituzionali, sulla presenza di un minimo di iniziative gratuite accessibili a tutti gli associati, sulla composizione degli organi sociali nonché della fissazione, nel rispetto dei tempi statutariamente previsti, delle assemblee per l’elezione del Consiglio direttivo, approvazione del bilancio e per tutte le altre materie alla stessa attribuite in statuto.