Il diritto alla detrazione dell’IVA non risulta precluso dalla irregolare tenuta (omessa “stampa”) del registro acquisti, qualora i dati contabili unicamente memorizzati su supporto informatico siano comunque concordi con le risultanze delle rispettive dichiarazioni annuali d’imposta.
La III^ Sezione Civile della Cassazione sancisce definitivamente il depotenziamento delle irregolarità formali in materia tributaria, procedendo all’annullamento di un avviso di contestazione e rettifica, mosso dall’Amministrazione Finanziaria, fondato sulla asserita “non detraibilità” dell’IVA computata sulle rispettive fatture d’acquisto, la cui annotazione non risultava confluita nell’apposito “REGISTRO IVA CARTACEO” (la cui “stampa” era stata omessa, ancorché i dati fossero integralmente inseriti nel computer aziendale): i medesimi elementi, tuttavia, erano comunque correttamente confluiti nell’apposita dichiarazione annuale, sostanzialmente diretta alla determinazione del corretto carico impositivo (Cass., sent. 23.12.2015, n. 25871).
Nello specifico, le censure e la difesa erariale si erano unicamente concentrati sulla necessarietà ed essenzialità della stampa dei registri contabili, ancorché la tenuta meccanografica sia risultata priva di irregolarità e/o incongruenze di sorta, sostenendo che in mancanza di stampa su supporto cartaceo, ai dati comunque contenuti nei registri informatici non sia possibile conferire alcuna valenza ai fini fiscali.
Con ciò non si vuol conferire discredito all’obbligo di stampa dei registri contabili, in quanto è assodato che le registrazioni informatiche non possano sostituire le risultanze su supporto cartaceo.
Tuttavia, in termini di prevalenza della sostanza sulla forma, nel rispetto del principio di neutralità fiscale che presiede la legittimazione all’esercizio della detraibilità dell’ IVA, non può essere negata al contribuente la possibilità di dimostrare la ricorrenza dei presupposti che riconoscono tale diritto: ciò integra “un principio fondamentale del sistema e non può quindi essere oggetto di alcuna limitazione” (Corte Ue C-590/2013).