Con la Circolare Ministeriale n. 10/E del 4.04.2016 è stato confermato che i soggetti forfetari sono tenuti a gestire i servizi internazionali, nonché le esportazioni e le importazioni con il regime proprio di tali operazioni. Sarà, invece differente il trattamento delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
Di seguito proponiamo le casistiche disciplinate:
- Esportazioni e assimilate
Gli aderenti al regime forfetario, a differenza dei contribuenti minimi, possono effettuare cessioni all’esportazione e operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72) secondo le regole ordinarie. Tuttavia a differenza degli ordinari, i forfetari non maturano il plafond come esportatori abituali.
- Cessioni intracomunitarie di beni
In questo caso i forfetari sono assoggettati alla medesima disciplina prevista per i contribuenti minimi. Pertanto, sarà applicata l’esclusione dell’addebito di Iva e non si dovrà presentare il modello Intrastat. Per tali operazioni i forfetari non sono quindi obbligati a iscriversi nel VIES.
- Importazioni
Anche per le importazioni dei beni di provenienza extracomunitaria trovano applicazione le regole ordinarie che prevedono che l’Iva è pagata, in dogana, da chiunque effettui un’importazione (art. 1 DPR 633). Ovviamente in tali ipotesi i forfetari, come i minimi, per le caratteristiche del regime non hanno titolo a detrarre successivamente l’Iva pagata.
- Acquisti intracomunitari di beni
Per i contribuenti forfetari è stato previsto un nuovo tipo di trattamento di tali operazioni. In particolare la novità è rappresentata dall’applicazione dell’art. 38, c. 5/c, del D.L. 331 con la conseguenza che, entro la soglia cumulativa annua di € 10.000, l’Iva è pagata direttamente ai fornitori UE, salva possibilità di optare (previa iscrizione VIES) per il regime ordinario del reverse charge.
Una volta superata tale soglia l’acquisto intracomunitario diventa rilevante in Italia secondo le regole ordinarie e pertanto il cessionario forfettario deve:
- iscriversi nel VIES;
- comunicare il codice identificativo al fornitore comunitario;
- integrare, con Iva italiana, la fattura da questi rilasciata senza Iva in partenza;
- versare l’Iva entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- presentare l’Intra 2-bis degli acquisti
- Prestazioni di servizi internazionali
In tali casi valgono le ordinarie regole degli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/72 senza che, come confermato nella C.M. 10/E, siano previste soglie minime. Quindi, a prescindere dagli importi, per i servizi generali UE, il committente forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti per gli acquisti di beni over 10.000 e per quelli da extra UE da autofattura ex art. 17 c. 2.
Di converso, il prestatore forfetario emette fattura senza addebito di Iva – ai sensi dell’art. 7-ter – e compila l’Intra 1-quater se il committente UE è iscritto nel VIES. Invece, qualora non sia iscritto nel VIES o si tratta di committente privato si applica, la disciplina interna.
Infine, per i servizi resi a committenti extra UE o per i servizi speciali (7-quater e seguenti) il prestatore non addebita Iva italiana perché extraterritoriali o perché domestici in regime forfait.
Per i servizi speciali territoriali in altro Paese UE potrebbe, però, essere necessario ivi identificarsi.
Aprile 2016