La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5157 del 16.03.2016 ha affermato un principio importante in tema di accertamento.
In particolare ha tenuto a precisare che le percentuali di ricarico non sono idonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, in quanto occorre che sia dimostrata anche l’abnormità e l’irragionevolezza della percentuale applicata.
La sentenza trae origine dal ricorso presentato da una contribuente la quale si era vista condannare dalla Commissione Tributaria Regionale a seguito di un accertamento con metodo analitico-induttivo in ragione dello scostamento della percentuale di ricarico applicata e quella ritenuta congrua secondo la media regionale di settore e le rilevazioni degli studi di settore.
La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha rilevato che le medie di settore non costituiscono un fatto noto dal quale si può argomentare il fatto ignoto da provare bensì rappresentano solo il risultato di un’estrapolazione statistica ragionata di dati.
Secondo la stessa Corte tali percentuali non sono idonee a costituire delle presunzioni giustificative di un accertamento in quanto occorre che siano supportate da l’abnormità e/o dall’irragionevolezza della percentuale applicata dal soggetto accertato.
Pertanto un lieve scostamento, come quello oggetto della controversia che ha originato la sentenza n. 5157 del 16.03.2016 (si parla di un 5{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}), non è stato ritenuto dai giudici un elemento grave tale da configurare l’abnormità e l’irragionevolezza del comportamento del contribuente stante la mancata individuazione di ulteriori elementi a supporto della tesi avanzata dall’Amministrazione Finanziaria.
Aprile 2016