Il decreto legislativo n.147/2015, c.d. decreto Internazionalizzazione, ha modificato l’art. 88, comma 4 del Tuir, eliminando dall’elenco delle ipotesi che non fanno scattare la tassazione della sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società.
In dettaglio prima della modifica del decreto suddetto, l’art. 88 stabiliva che non costituissero sopravvenienze attive e di conseguenza non soggetti a tassazione:
- i versamenti in denaro o in natura a fondo perduto erogati dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni;
- i versamenti in denaro o in natura in conto capitale erogati dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni;
- le rinunce ai crediti effettuate dai soci/possessori di strumenti similari alle azioni.
Nella versione dell’art. 88 in vigore dall’ 01.01.2016, invece, l’ipotesi della rinunzia è stata cancellata dal c. 4 e sono stati aggiunti i cc. 4-bis e 4-ter..
Pertanto la rinunzia dei soci ai crediti genera una sopravvenienza attiva, ma solo per la parte che eccede il valore fiscale, sia che il finanziamento sia erogato dal socio stesso, sia che il finanziamento sia erogato da un terzo e il credito sia acquistato dal socio.
Il socio, quindi, deve comunicare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio il valore fiscale del credito, che in assenza di tale atto si assume pari a zero, con la conseguenza che in caso di rinuncia la sopravvenienza attiva sia tassata integralmente in capo alla società.
Per evitare di incorrere in questa eventualità è opportuno che il socio, qualora eroghi un finanziamento alla società, disponga anche l’atto notorio nel quale attesti che il valore fiscale coincide con il valore nominale del credito in modo che in caso di rinuncia non vi sia materia imponibile da tassare.
Ovviamente, dal momento che la disposizione in esame sarà applicabile dal 2016, qualora non si fosse provveduto contestualmente all’invio della comunicazione del finanziamento ad inoltrare anche l’atto notorio che ne attesti il valore fiscale, è consigliabile provvedere a posteriori elencando gli importi dei finanziamenti in essere al 31.12.2015 ed attestando che gli stessi hanno medesimo valore fiscale.
Diverso è il caso in cui un terzo soggetto acquisti un credito vantato da un altro soggetto verso la società conseguente ad una cessione di quote. In tali casi, il valore fiscale del finanziamento sarà pari a zero e quindi in caso di futura rinunzia si genererà una sopravvenienza interamente tassabile.
Aprile 2016