Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, adottato d’intesa con le Dogane, definisce le regole per l’adesione alla pace fiscale per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale n. 119/2018.

La pace fiscale per i PVC si applica agli atti redatti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. I tributi e gli eventuali contributi autoliquidati dal contribuente saranno dovuti in misura intera e lo “sconto” riguarderà esclusivamente sanzioni ed interessi, così come previsto per la rottamazione ter delle cartelle.

E’ prevista la possibilità di mettersi in pace con il fisco anche nel caso di mancata presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del processo verbale ed anche per i soci di società di persone o trasparenti per i redditi di partecipazione a loro imputabili.

Sono definibili le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, ad esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

Il contribuente che vuole cogliere l’opportunità di definire in maniera agevolata il processo verbale deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell’accertamento.

Stessa scadenza del 31 Maggio 2019 per il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione o della prima rata nel caso di rateazione.

Nella dichiarazione correttiva bisognerà indicare esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni contenute nel processo verbale. Stessa modalità di compilazione anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto di constatazione.

La definizione agevolata dei PVC si perfeziona con la presentazione della dichiarazione correttiva e con il contestuale versamento dell’importo dovuto o della prima rata delle imposte autoliquidate o del credito indebitamente compensato entro la scadenza del 31 maggio 2019.

Il pagamento delle somme dovute, al netto di sanzioni e interessi, potrà essere effettuato in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima, sulle quali si applicheranno gli interessi legali al tasso vigente, potranno essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Per quanto riguarda i Pvc aventi a oggetto violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali, in materia di Iva all’importazione:

  • occorre presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o all’indirizzo Pec, al competente ufficio delle Dogane ed effettuare il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni
  • le somme dovute per violazioni in materia di Iva all’importazione vanno versate in dogana con le ordinarie modalità (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento)
  • la procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con l’effettuazione del versamento entro il 31 maggio 2019
  • si può avvalere della definizione anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l’ufficio delle Dogane ha notificato un atto di accertamento avente a oggetto le violazioni contestate nel Pvc, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso tramite altri istituti definitori ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non è causa di preclusione neppure la presentazione di memorie difensive riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione agevolata.