Tra le novità fiscali contenute nel DL n. 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio e convertito nella legge n. 136/2018 rientra la “Pace Fiscale” , una misura articolata in cinque diverse procedure:

  1. lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro;
  2. la rottamazione ter;
  3. la definizione delle liti pendenti;
  4. la sanatoria delle irregolarità formali;
  5. il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica.

 

  1. Stralcio automatico di tutti i debiti aventi un importo massimo di 1000 Euro

Questa agevolazione prevede lo “stralcio automatico” di tutti i debiti aventi un importo fino ad Euro 1000 (somma comprensiva di interessi e sanzioni) contratti con Equitalia (o altro concessionario di riscossione) dal 2000 al 2010. Questo azzeramento avviene in maniera automatica senza che l’utente debba fare apposite istanze. E’, quindi, il fisco che provvede, automaticamente, alla loro cancellazione. Inoltre, Equitalia provvederà ad informare l’ente creditore (cioè quello che aveva richiesto la riscossione delle somme) dell’avvenuto stralcio del debito .

Non è previsto lo stralcio per i seguenti debiti:

  • quelli relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea;
  • quelli riguardanti l’IVA sull’importazione;
  • sanzioni pecuniarie o qualunque tipo di multe che scaturiscono da provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  1. Rottamazione Ter

La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 consentirà ai contribuenti di pagare l’importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.Rientrano in tale beneficio tutte le somme affidate all’Agente della riscossione (Equitalia o altri concessionari) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono stati esclusi dalla “rottamazione ter” alcuni tipi di debiti appresso indicati:

  • debiti relativi ad azioni di recupero di aiuti di Stato ritenuti illegittimi e finanziati dall’Unione Europea;
  • somme derivanti da condanne sentenziate dalla Corte dei Conti;
  • sanzioni pecuniarie o multe derivanti da sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  • altri debiti di natura “non tributaria”;
  • i carichi che sono stati già inseriti già nella precedente “rottamazione bis” (art.  1 del D.L. n. 148/2017) per i quali non risulta essere stato effettuato, entro il 7/12/2018, il totale pagamento delle rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018

Chi presenterà domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione ovvero in diciotto rate spalmate su cinque anni.

Per inserirsi all’interno della “Rottamazione Ter” e poter usufruire di tutti i benefici concessi dalla legge, bisogna presentare apposita richiesta entro il termine ultimo del 30 Aprile 2019. In base alle esigenze del contribuente, è possibile saldare tutto in unica soluzione (al netto di sanzioni ed interessi) entro il 31 Luglio 2019 oppure cogliere l’ opportunità di rateizzazione mediante pagamento in 18 mesi.

Possono anche inserirsi nella “rottamazione ter” coloro che avevano aderito alla precedenti rottamazioni ed esattamente:

  • alla “prima rottamazione” (quella prevista dal Decreto Legge 193/2016) nel caso in cui sono stati dichiarati decaduti dal beneficio per non aver rispettato il piano di rateizzazione – pagamento;
  • alla “rottamazione-bis” (deliberata dal Decreto Legge n. 148/2017) ma solo nel caso in cui siano state pagate, per intero, ed entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate aventi come scadenze luglio, settembre e ottobre 2018.

 

  1. Definizione delle liti pendenti

Le liti fiscali che possono essere agevolate sono quelle pendenti verso l’Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata delle liti tributarie sarà così strutturata:

  • in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90%del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);
  • in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado,la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa;
  • in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15%del valore della controversia;
  • in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.

 

  1. La sanatoria delle irregolarità formali

L’articolo 9  D.L. 119/2018 dispone, al comma 1, che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Per converso, non potranno invece essere definite con la sanatoria in esame le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo tra cui, ad esempio, si possono annoverare le violazioni da tardivo od omesso versamento di tributi, da indebita compensazione, da omessa o infedele dichiarazione fiscale (redditi, Iva o sostituti d’imposta), da omessa tenuta delle scritture contabili, ecc..

Il pagamento dei 200 euro dovrà essere eseguito in due rate di pari importo: 100 euro entro il 31 maggio 2019 e 100 euro entro il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona:

  1. pagando la somma dei 200 euro e
  2. rimuovendo le irregolarità o le omissioni.

Sono esclusi dalla possibilità di mettersi in regola pagando il “forfait” di 200 euro i contribuenti titolari di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emesse nell’ ambito delle procedure di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

  1. il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica

Il Saldo e stralcio”  riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

Le tipologie di debiti che rientrano in questo beneficio sono quelli relativi ad omessi pagamenti dovuti in autoliquidazione sulla base di dichiarazioni annuali e quelli relativi a contributi previdenziali.

Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovutea titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Sono ammessi al “saldo e stralcio” anche coloro che hanno un reddito ISEE superiore ad Euro 20.000 e che, alla data di apertura della definizione agevolata, abbiano aperto una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14 – ter della Legge, n. 3/2012 (cittadini soggetti ad usura o crisi da sovraindebitamento.

Inoltre, possono accedere al “saldo e stralcio” anche coloro che avevano in corso una rateizzazione proveniente dalla adesione alla “rottamazione bis” e che sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato la scadenza dei versamenti. Ciò a condizione che questi contribuenti siano in documentata condizione difficoltà economica.