Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dei moduli per presentare domanda di definizione agevolata delle cartelle prende il via una delle misure previste dalla pace fiscale (DL n. 119/2018).
In sostanza per fare domanda di rottamazione ter bisognerà compilare e inviare il modulo DA-2018 o DA-2018-D per le risorse proprie dell’UE entro il 30 aprile 2019.
Tra le principali novità della rottamazione ter è prevista la possibilità di adesione anche per i contribuenti con rate scadute relative alle due precedenti edizioni di definizione agevolata (chi ha aderito alla definizione agevolata dello scorso anno ha tempo fino al 7 dicembre 2018 per pagare le rate non corrisposte).
Con la rottamazione ter l’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere pagato in un’unica rata oppure in cinque anni (2019 al 2023), con due scadenze all’anno per un massimo di dieci rate.
Per coloro che aderiranno alla rottamazione-ter è previsto il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda invece la rottamazione delle cartelle relative alle risorse proprie dell’UE, il saldo della prima o unica rata è previsto entro il 30 settembre 2019, mentre la seconda è fissata al 30 novembre 2019. I restanti versamenti (massimo altre 8 rate) dovranno essere effettuati entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.
Nella domanda di adesione alla definizione agevolata il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione. La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiarito che coloro che sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, ovvero che provvederanno al saldo delle predette rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico ai benefici previsti dalla rottamazione-ter. Infatti l’importo residuo sarà suddiviso in dieci rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019. Il saldo delle tre rate della rottamazione costituisce il requisito indispensabile per accedere alla rottamazione ter e beneficiare dell’automatico differimento dei pagamenti delle ulteriori somme residue. Inoltre, tra i vantaggi introdotti dal DL n. 119/2018 vi è l’applicazione di interessi ridotti al 2% annuo sulle rate a partire dal mese di agosto 2019.
Infine, sono ammessi alla nuova procedura di definizione agevolata, anche i soggetti che, dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. Le somme dovute e comunicate dall’AdER entro il 30 giugno 2019 per chi avrà presentato domanda di rottamazione ter delle cartelle potranno essere pagate, oltre che con le modalità già in uso, anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Novembre 2018