La modifica delle motivazioni dell’avviso di accertamento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in fase di giudizio costituisce una palese lesione del “diritto di difesa” del contribuente in considerazione del fatto che le motivazioni espresse servono a delimitare i confini del contenzioso tributario.
Tale principio trova conferma nella recente sentenza n. 4327 del 4.03.2016 della V^ Sez. Civ. della Corte di Piazza Cavour
Il cardine su cui si erige la questione prospettata riguarda la condizione fondamentale del contenuto dell’atto impositivo: l’avviso di accertamento deve essere necessariamente sostenuto da una adeguata motivazione al fine di permettere al contribuente un consapevole ed efficace esercizio del diritto di difesa, che può operare solo qualora gli sia garantita l’informazione in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale ed ai presupposti giuridici della stessa, nel pieno rispetto dei principi generali di collaborazione e trasparenza tra contribuenti e Amministrazione.
Pertanto, la citata motivazione degli atti rappresenti un rilevante parametro di verifica in virtù del quale è possibile esaminare e desumere i criteri di correttezza e, di conseguenza, della incontestabile legittimità dell’esercizio della medesima azione impositiva.
Appare ovvio, quindi, che il diritto di garanzia alla “difesa” sarebbe pregiudicato qualora le ragioni, sottostanti all’emanazione dell’atto, mutino in corso di giudizio.
Inoltre, occorre considerare che la motivazione fondante l’atto impositivo espressa negli appositi atti d’accertamento oltre ad assicurare un’azione e funzione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di intendere in maniera adeguata la ratio della decisione adottata dall’organo impositore, assume anche una funzione di garanzia atta a delimitare il contesto delle eventuali contestazioni proponibili dall’Ente impositore nel successivo giudizio di merito e rendere quindi edotto, il contribuente circa la pretesa tributaria avanzata e, di conseguenza, permettergli di adottare la strategia difensiva che reputi più idonea e funzionale al proprio scopo.
Da quanto detto è chiaro come agli Uffici fiscali sia preclusa la possibilità di addurre ulteriori e nuovi elementi rispetto a quelli che hanno costituito fondamento motivazionale dell’atto impositivo originariamente emesso ed impugnato innanzi agli organi di giustizia tributaria.
Marzo 2016